Dal 2 gennaio scorso, per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, sono operative le regole di attuazione della riforma introdotta dal Dlgs 141/2024 per gestirne la loro commercializzazione e la relativa tassazione. Tali regole sono contenute nella determinazione direttoriale dell’agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) 1049/2025.
Con la determinazione, che era stata già preannunciata dalla circolare 30/D/2024, in particolare, sono state individuate le modalità di trasmissione, da parte del fabbricante, del depositario e dell’importatore, dell’istanza ai fini del rilascio della relativa autorizzazione prevista per i prodotti in questione. A seguito della presentazione dell’istanza, la Dogana procederà a comunicare, in caso di esito negativo entro trenta giorni dal termine delle verifiche tecniche, il motivato parere di diniego. Vengono dettagliate inoltre le modalità per la presentazione delle istanze per l’inserimento dei prodotti nella tabella di commercializzazione. Oltre alla identificazione del soggetto istante e di tutte le informazioni relative al prodotto di cui si richiede la commercializzazione, è fatto obbligo per gli operatori di inviare alla Dogana un campione di 400 pezzi e di 2 dispositivi specificatamente previsti per il consumo per lo svolgimento delle analisi previste. I fabbricanti e i depositari dovranno poi procedere a destinare aree o spazi separati per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco destinati al territorio nazionale e di quelli destinati ad altri Stati.
È previsto un rigido sistema di comunicazioni relative all’elenco dei punti vendita e dei depositi riforniti nel mese precedente obbligatorie anche in assenza di immissioni in consumo. Sarà obbligatorio comunicare le marche dei prodotti cedute, il codice identificativo univoco di commercializzazione, il numero delle confezioni, il numero di pezzi di prodotto contenuto in ciascuna confezione e il quantitativo complessivo espresso in numero di pezzi. Al momento è prevista l’emissione delle bollette di carico e scarico in modalità cartacea ma la stessa Agenzia si è riservata di poter disporre procedure informatizzate a cui gli operatori dovranno comunque adeguarsi nel termine di 60 giorni dall’adozione. Di particolare rilevanza è la previsione del divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 62-quater.2 del Tua.
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