L’articolo 13 del Dlgs 110/2024, intervenendo sull’articolo 19 del Dpr 602/1973, ha introdotto significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro può arrivare fino ad un massimo 84 rate mensili (in luogo delle precedenti 72) per i contribuenti che dichiarano, con una semplice richiesta, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In tali casi, la richiesta può anche essere presentata telematicamente, attraverso il nuovo servizio “Rateizza adesso” reso disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per debiti superiori a 120mila euro o fino a 120mila euro (qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta, cioè più di 84 rate previste per il biennio 2025-2026), l’istanza dovrà essere corredata da idonea documentazione volta a comprovare la situazione di difficoltà economica del contribuente. Per queste tipologie di richieste (cd. “documentate”) il piano di rateizzazione può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili.
Sul sito di agenzia delle Entrate-Riscossione è inoltre disponibile la nuova modulistica aggiornata per la richiesta di rateizzazione o di proroga e l’applicativo che consente di simulare, nelle situazioni di effettiva difficoltà economica, il numero massimo di rate concedibili (si veda anche il comunicato delle Entrate dell’8 gennaio).
Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’articolo 13, comma 3, del Dlgs 110/2024, si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del Dpr 602/1973 nella sua formulazione previgente.
L’obiettivo delle modifiche introdotte dal Dlgs 110/2024 è evidentemente quello di offrire una maggiore flessibilità ai contribuenti, semplificando l’accesso alla rateizzazione dei debiti affidati all’agente della riscossione.
Le istanze di rateizzazione di somme a ruolo fino a 120mila euro
Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’agenzia delle Entrate-Riscossione concede automaticamente la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120mila euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
• 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
• 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
• 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Rispetto alla previsione precedente, che fissava in 72 il numero massimo di rate concedibili su semplice richiesta, la nuova normativa introduce dunque un incremento graduale, con un massimo di rate pari a 84 per gli anni 2025 e 2026, destinato ad aumentare progressivamente per le richieste presentate nei successivi anni 2027, 2028 e 2029.
Sempre con riferimento alle istanze (modello RS) riferite a debiti sino a 120mila euro, nel caso in cui il contribuente scelga di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria (ad esempio, l’Isee per le persone fisiche), l’agenzia delle Entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:
• Da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
• Da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
• Da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Di importo superiore a 120mila euro
Nel caso di debiti superiori a 120mila euro, il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso, l’Ader, verificati i requisiti prescritti, può concedere la dilazione del pagamento, fino ad un massimo di 120 rate mensili (dieci anni), indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
La situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria
Per valutare l’effettiva sussistenza dei requisiti e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, l’agenzia delle Entrate-Riscossione tiene conto di alcuni allegati e parametri definiti nel decreto del 27 dicembre 2024 del vice ministro dell’Economia e delle Finanze, quali:
• l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
• l’indice di liquidità e l’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
• l’indice Beta per i condomini.
Sono inoltre previsti casi particolari che richiedono modalità peculiari di accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Per le amministrazioni pubbliche la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente in presenza di apposita dichiarazione del legale rappresentante (ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente), dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione. In tal caso, sia per le somme di importo superiore a 120mila euro, sia per quelle di importo fino a 120mila, indipendentemente dall’anno di presentazione della richiesta, l’agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che non ne venga chiesto un numero inferiore.
Il citato decreto del 27 dicembre 2024 all’articolo 4 prevede inoltre disposizioni specifiche per i soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
Dal punto di vista documentale, la documentazione necessaria da presentare a supporto dell’istanza di rateizzazione, variabile in base alla tipologia del soggetto richiedente, è indicata anche nei relativi modelli di domanda.
Le modalità di presentazione dell’istanza
Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120mila euro, cd. semplici richieste, possono essere presentate autonomamente attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata del sito dell’agenzia Entrate-Riscossione e sull’App Equiclick, utilizzando le credenziali Spid, Cie e Cns (gli intermediari fiscali possono accedere con le credenziali dell’agenzia delle Entrate).
Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento. In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica (modello RS - per tutti i soggetti) disponibile sul sito di agenzia delle Entrate-Riscossione da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite Pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli.
Per le richieste di rateizzazione fino a 120 rate mensili, cd. richieste documentate, è invece possibile utilizzare il nuovo modello RDF - per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati o il modello RDG - per tutti i soggetti diversi da questi ultimi, allegando la documentazione necessaria, e inviarlo sempre tramite Pec o presentarlo, previo appuntamento, agli sportelli competenti.
Infine, si ricorda che in caso di peggioramento della situazione rappresentata inizialmente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto (e non più “per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi”), a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, è disponibile per tutti i soggetti il modello RDP.
Online il servizio simulatore
Tra le novità introdotte si segnala, vedi comunicato Entrate dell’8 gennaio, anche il nuovo servizio “Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate” messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate-Riscossione nella sezione “Rateizzazione” del proprio sito. Questo applicativo è dedicato alle richieste documentate che consentono di ottenere piani di dilazione fino a un massimo di 120 rate mensili (pertanto sia per importi superiori a 120mila euro sia per quelli inferiori quando si richiede un numero di rate superiore a 84).
In conformità con il decreto del 27 dicembre 2024, detto strumento consente di valutare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, di indicare il numero massimo di rate concedibili e il relativo importo indicativo.
Per tornare alla sezione articoli