Distacco del personale e servizi alla logistica: slalom tra le novità 2025

Distacco del personale e servizi alla logistica: slalom tra le novità 2025

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Di Santacroce Benedetto

Nello slalom che operatori e consulenti devono fare per districarsi tra le misure Iva entrate in vigore il 1° gennaio 2025 è necessario individuare subito i rischi e le opportunità sottesi. Questo sforzo va rivolto in particolare ad alcune novità che – per motivi antievasione o di riallineamento alla normativa europea – presentano un forte impatto sull’attività economica. Il contratto di distacco del personale, che riguarda imprese, enti associativi e pubbliche amministrazioni, ha avuto nel tempo, per ragioni organizzative o di urgenza, un’ampia diffusione.

Diffusione favorita da una norma (l’articolo 8, comma 35, della legge 67/88) che prevedeva l’irrilevanza Iva del distacco nel caso in cui la distaccante ribaltasse sulla distaccataria il solo costo del lavoro del soggetto assegnato. Gli appalti di servizi sono sotto scacco di diverse indagini penali e amministrative, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, per alcune tipologie di contratti. Per arginare il fenomeno il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di reverse charge nel rapporto tra il prestatore di servizi e le imprese che svolgono attività di trasporto, movimento merci e logistica. Questa disposizione, però, per essere operativa deve attendere l’autorizzazione di Bruxelles.

 

Personale in distacco 

Questa norma è stata dapprima dichiarata dalla Corte di giustizia Ue (causa C-94/19) incompatibile con l’ordinamento unionale e poi, nel 2025, formalmente abrogata dal Dl 131/2024.  Per attutire l’impatto, è previsto, da una parte, che l’abrogazione operi solo in riferimento ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, dall’altra, una clausola di salvaguardia che faccia salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima di tale data in conformità alla citata sentenza Ue o alla norma nazionale. 

Questo complesso sistema di rinvii porta però ad alcune conseguenze:  la norma della legge 67/88, pur se incompatibile con l’ordinamento unionale e ora espressamente abrogata, può continuare a operare per tutti i contratti in essere al 31 dicembre 2024;  per i contratti stipulati o rinnovati dal 2025 è necessario osservare solo i principi della Corte di giustizia, che, per la rilevanza Iva, impone di valutare per tutti i contribuenti l’esistenza del sinallagma tra prestazione e controprestazione (requisito oggettivo) e per gli enti non commerciali e pubbliche amministrazioni l’esistenza del requisito soggettivo.  Da ciò discende che la rilevanza Iva non è automatica e che è necessario verificare per ogni contratto le clausole e le ragioni del distacco per verificare l’esistenza del requisito soggettivo e oggettivo dell’operazione. 

 

Appalti di servizi 

A tal fine è stato previsto un meccanismo di “split payment” in cui, con un accordo, il cliente, previa opzione, prende in carico l’onere di versare l’Iva per conto del fornitore. Quest’ultima misura, subito operativa, deve essere ben valutata da chi, a sua volta, è il committente finale del servizio, che nel contratto deve imporre al fornitore di garantire l’Iva o con una fideiussione o facendosi direttamente carico dell’imposta gravante sui servizi ricevuti. Inoltre, sempre per evitare brutte sorprese, è necessario rivedere i sistemi di monitoraggio del contratto di appalto e mettere in piede disciplinari che regolino in modo puntuale i rapporti tra appaltatore e committente.

Studio Santacroce & Partners


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