Distacco del personale soggetto ad Iva, ma su un imponibile costituito solo dalla parte delle somme dovute che eccede il rimborso degli oneri retributivi e contributivi. Per gli enti non commerciali il distacco del proprio personale, operante nell’ambito istituzionale dell’ente, presso le partecipate non costituisce di per sé attività d’impresa.
Questa la lettura del trattamento fiscale del prestito e distacco del personale proposta da Assonime, con la circolare n. 4. In effetti, la recente modifica intervenuta nella normativa fiscale ai fini Iva che interessa l’istituto del prestito o distacco del personale è ancora oggetto di interpretazione che, allo stato attuale, non può dirsi conclusa.
Dallo scorso 1° gennaio 2025, grazie all’abrogazione dell’articolo 8, comma 35 della legge 67 del 1988, il distacco del personale a fronte del quale è versato solo il rimborso del relativo costo non è più automaticamente escluso da Iva. Occorre, infatti, per il corretto inquadramento Iva della fattispecie, valutare l’esistenza o meno di un condizionamento reciproco fra l’interesse dell’impresa che distacca o presta il personale e la corresponsione da parte della beneficiaria del costo degli oneri retributivi e previdenziali alla distaccante.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia Ue, le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate a titolo oneroso tutte le volte in cui, nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia ravvisabile una relazione giuridica basata sullo scambio di prestazioni reciproche, in cui si ravvisi un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.
Ad avviso di Assonime non sembra facile stabilire quando il nesso sia presente e quando no; piuttosto Assonime propone di riconoscere operante la medesima disciplina fiscale per tutte le fattispecie nelle quali il personale dipendente viene messo a disposizione di un’impresa, ovvero sia nel caso della somministrazione di lavoro, sia nel caso del prestito o distacco del personale.
Ciò in quanto Assonime ritiene che la disposizione sui prestiti o distacchi del personale sia da ritenere tacitamente superata dalla norma sul lavoro temporaneo e che la stessa sia da interpretare nel senso che la non rilevanza dei distacchi a fronte dei quali sia versato solo il rimborso del relativo costo riguardi i casi in cui il distaccante non percepisca un mark-up su tale rimborso; qualora, invece, ci fosse un mark-up, l’imposta dovrebbe essere commisurata su un imponibile limitato a tale elemento.
Secondo Assonime, una diversa interpretazione comporterebbe una disparità di trattamento fra le due modalità di messa a disposizione del personale. L’agenzia delle Entrate, tuttavia, sembra di diverso avviso in quanto, come indicato nella risposta 38/E/2025, ritiene che gli importi erogati dalla distaccataria alla distaccante, in presenza di sinallagma, dovranno comunque essere assoggettati ad imposta, a prescindere dall’esistenza o meno di un mark-up.
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