Mentre si discute della possibile introduzione della rottamazione quinquies, ormai è legge la riammissione alla rottamazione-quater. Difatti, dopo il via libera dato dalla Camera dei deputati lo scorso giovedì, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 45 del 24 febbraio, la legge 15/2025 di conversione del Dl 202/2024 (cd. Milleproroghe). Tra le principali novità, l’articolo 3-bis, commi 1 e 2, del Dl Milleproroghe, introdotto nel corso dell’esame in Senato, prevede appunto una nuova finestra temporale per i contribuenti che sono incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a causa di mancati, insufficienti o tardivi versamenti.
I soggetti che rientrano in questa categoria potranno pertanto presentare un’istanza di riammissione entro il 30 aprile 2025, riottenendo così i benefici della definizione agevolata. Tuttavia, per essere riammessi, i contribuenti dovranno versare le somme dovute con l’applicazione di un tasso di interesse del 2% annuo, calcolato a partire dal 1° novembre 2023. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure essere rateizzato fino ad un massimo di 10 rate.
Una volta presentata la richiesta, il contribuente dovrà attendere l’approvazione da parte dell’agenzia delle Entrate-Riscossione che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2025. La riammissione alla rottamazione quater rappresenta senz’altro un’importante opportunità per i contribuenti che non sono riusciti ad onorare gli impegni entro le scadenze previste in quanto consente di evitare nuove azioni di riscossione, come pignoramenti o iscrizioni ipotecarie, nonché eliminare la condizione di morosità del debitore. Pertanto, i contribuenti interessati a “rimettersi” in regola con il Fisco dovranno prestare la massima attenzione alle tempistiche e alle modalità di adesione al fine di non perdere la nuova chance.
I soggetti beneficiari
La riammissione al beneficio è riservata esclusivamente a coloro che hanno già aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater), ma che, al 31 dicembre 2024, risultano decaduti a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata. Pertanto, non si tratta di una nuova rottamazione aperta a tutti i contribuenti ma di una sorta di rimessione in termini concessa ai soli debitori che, pur avendo presentato entro il 30 giugno 2023 una regolare domanda di definizione agevolata, non sono riusciti a rispettare il piano di pagamento agevolato originario.
In particolare, rientrano nella possibilità di riammissione alla rottamazione quater i soli debiti per i quali:
• non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
• per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al termine previsto (vale a dire oltre i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Si evidenzia che la norma inserita nel Dl Milleproroghe non fornisce un’indicazione espressa in merito a coloro che non effettueranno il versamento della settima rata della rottamazione quater in scadenza il 28 febbraio 2025 (o meglio il 5 marzo 2025 se si considerano i 5 giorni di tolleranza). Ciò vuol dire che i soggetti in regola con i pagamenti dovranno proseguire con i pagamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso al fine di mantenere i benefici della definizione agevolata, mentre chi è decaduto a fine anno 2024 non dovrà preoccuparsi di questa scadenza ai fini della riammissione.
Le modalità di adesione e le scadenze
Per essere riammessi alla rottamazione-quater sarà necessario trasmettere, in via esclusivamente telematica, una apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2025, seguendo le modalità che Ader pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi entro il 17 marzo 2025. Nell’istanza il debitore potrà scegliere il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di dieci (l’ultima rata scade il 30 novembre 2027).
In caso di riammissione, si applicherà in via generale la disciplina della rottamazione quater, salvo le seguenti precisazioni.
La dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti presenti nella dichiarazione resa per l’adesione originaria, entro il 30 aprile 2025.
Il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
• in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
• nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Si ricorda che resta sempre salva la tolleranza dei 5 giorni concessi dalla legge. Successivamente, l’agente della riscossione comunicherà al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. La nuova comunicazione andrà a sostituire integralmente quella originaria.
Infine, si segnala che le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.
Gli effetti della riammissione
L’articolo 3-bis del Dl Milleproroghe prevede espressamente che in caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, si applicano, salvo alcune deroghe, le regole della rottamazione-quater, contenute nell’articolo 1, commi da 231 a 251 della legge di Bilancio 2023. Ciò vuol dire, in primis, che i soggetti decaduti e poi riammessi potranno riprendere a beneficiare dei vantaggi della sanatoria. In particolare, si ricorda, che la rottamazione quater prevede la possibilità per il contribuente di mettersi in regola, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Tuttavia, come già visto, a seguito di riammissione, una delle condizioni previste è il pagamento di un tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 sulle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata.
Inoltre, si ricorda che, ai sensi del comma 240 della legge di Bilancio 2023, la presentazione della dichiarazione di adesione:
a) sospende i termini di prescrizione e decadenza;
b) sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
c) inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
d) vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
e) vieta di considerare inadempiente il contribuente nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Resta dunque fondamentale rispettare le nuove scadenze per non perdere un’altra volta i benefici della misura agevolativa in questione. Difatti, si ricorda che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata diviene inefficace e i versamenti eventualmente effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
I chiarimenti Ader
Sul proprio sito istituzionale Ader, oltre a confermare che i debitori in regola con i pagamenti dovranno necessariamente rispettare la scadenza della settima rata, ha chiarito che il nuovo importo complessivo dovuto a seguito di riammissione alla definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta decadenza del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale. Ader ha altresì ricordato che la “decadenza” da un piano di pagamento della definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi.
Conseguenza di questa impostazione è che qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla decadenza del piano, viene considerato, come previsto dalla legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di capitale (vale a dire le somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
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