La stabile organizzazione Iva di un soggetto estero rimane estranea all’acquisto intra Ue a condizione che non svolga un’effettiva partecipazione all’operazione in questione.
Con la risposta a interpello 64/2025, l’amministrazione finanziaria si pronuncia sul perimetro delle operazioni che teoricamente sono idonee a determinare l’insorgenza del debito d’imposta in capo alla stabile organizzazione di un soggetto estero, includendovi – forse in maniera discutibile – anche l’acquisto intra Ue.
Nel dettaglio, l’operazione riguarda una casa madre tedesca che effettua una cessione intra Ue verso la sua controllata italiana, la quale si occupa di distribuire tali prodotti sul mercato (nello specifico apparecchiature medicali). La rilevata presenza di una stabile organizzazione della società tedesca, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva, determina il dubbio in capo alla contribuente se questa possa avere un impatto, a prescindere da un suo intervento effettivo, sul trattamento Iva da applicare alla cessione intra Ue di beni in questione. Nello specifico, è rilevante che l’attività svolta dalla stabile è un’attività di assistenza e consulenza, che rimane estranea rispetto alla cessione dei beni.
Nell’argomentare la risposta, l’istante centra il cuore del problema, in quanto in riferimento all’acquisto Intra Ue ritiene applicabile l’articolo 200 della direttiva Iva che individua il debitore d’imposta nella «persona che effettua un acquisto intracomunitario di beni», senza alcun tipo di riferimento al concetto di stabile organizzazione. Mentre, secondo le Entrate, la qualificazione dell’operazione deve passare dal precedente articolo 192-bis, secondo cui il soggetto estero che dispone di una stabile nello Stato membro in cui è debitore d’imposta non si considera soggetto passivo ivi stabilito, soltanto se ricorrono due condizioni:
1) che ponga in essere in tale paese «una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile»;
2) queste operazioni sono effettuate senza partecipazione della stabile.
In altre parole, secondo le Entrate, l’acquisto intra Ue, al pari di una cessione nazionale, sarebbe idoneo ad integrare la prima condizione prevista dalla norma. Sicché, l’esistenza in Italia della stabile organizzazione del soggetto estero potrebbe avere, in linea teorica, un impatto sull’individuazione dell’effettivo debitore di imposta per acquisto intra Ue.
Tuttavia, mancando l’effettiva partecipazione della stabile all’operazione in discussione – essa, infatti, non partecipa alla negoziazione e conclusione dei contratti con i clienti finali né si occupa delle attività propedeutiche alla fornitura dei prodotti stessi – è l’acquirente italiano, e non la stabile della tedesca, il debitore d’imposta tenuto ad assolverla in reverse charge.
Per tornare alla sezione articoli