Da luglio 2027 scatta la registrazione unica

Da luglio 2027 scatta la registrazione unica

CONDIVIDI SU

Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Le tre principali linee di intervento, di cui si compone il pacchetto Vida, dispongono oltre all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica e di rendicontazione digitale (Drr) per le operazioni intra-unionali, la gestione dell’economia delle piattaforme, con estensione della regola del fornitore presunto e la previsione della Svr (Single vat registration) evitando la necessità di registrazioni Iva multiple nell’Ue. 

L’attenzione richiesta per monitorare e verificarne gli impatti operativi viene amplificata tuttavia anche dalla tempistica di decorrenza delle disposizioni, destinata ad occupare un orizzonte temporale che va dalla loro entrata in vigore, e quindi dal 14 aprile 2025 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione), sino al 1° gennaio 2035 quando dovrà essere stata completata l’armonizzazione alle regole Vida dei regimi domestici di fatturazione elettronica (ad esempio Italia) già in vigore al 1° gennaio 2024. 

Dal 1° luglio 2027, per evitare la necessità di registrazioni Iva multiple nell’Ue e migliorare le dichiarazioni e il versamento dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza di beni, viene introdotta la registrazione Iva unica (Svr). Gli Stati dovranno accettare l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile nel caso in cui un fornitore, che non è stabilito ai fini dell’Iva nello Stato membro in cui l’Iva è dovuta, effettui cessioni di beni a una persona identificata ai fini dell’Iva in tale Stato membro. In questo modo, il fornitore non identificato non è obbligato a registrarsi in quello Stato membro. 

Dal 1° luglio 2028, l’opzione per l’applicazione del nuovo regime del fornitore presunto per le piattaforme online è facoltativa per gli Stati membri, che potrebbero comunque decidere la non operatività del nuovo quadro normativo informando il comitato Iva. La regola del fornitore presunto diventerà invece obbligatoria e a regime dal 1° luglio 2030.

Le locazioni di alloggi a breve termine, da intendersi come quelle di durata non superiore a trenta giorni, e il trasporto di passeggeri su strada, quando realizzati attraverso una piattaforma di marketplace che facilita l’incontro di domanda e offerta, hanno infatti determinato rischi di distorsione della concorrenza nel momento in cui i fornitori di servizi risultano essere soggetti privati non Iva o contribuenti che operano con il regime speciale delle piccole imprese.

Il mancato assoggettamento ad imposta delle prestazioni rese da tali fornitori attraverso le piattaforme ha causato infatti, nel tempo, la mancata riscossione di notevoli importi a titolo di Iva, determinando una concorrenza sleale per i prestatori di servizi tradizionali. Per questo è stato ritenuto opportuno rendere i gestori delle piattaforme digitali, per tali servizi di alloggio e trasporto, responsabili della riscossione e del versamento dell’imposta, quando il fornitore effettivo non comunichi il proprio numero di identificazione Iva dichiarando altresì al gestore del marketplace l’intenzione di addebitare l’imposta.

Studio Santacroce & Partners


Per tornare alla sezione articoli

}