Oltre al sistema di comunicazione digitale delle operazioni intraunionali, a regime dal 1° luglio 2030, previsto dal pacchetto Vida, gli Stati membri sono autorizzati, con la medesima decorrenza, adimporre ai soggetti stabiliti, così come agli identificati, analoghi sistemi di rendicontazione dei dati fiscali di ciascuna operazione domestica. Come evidenziato infatti dal comitato Iva della Commissione europea con il working paper n. 1102 dell’11 marzo 2025, occorre tenere ben distinti l’obbligo di fatturazione elettronica rispetto a quello di comunicare digitalmente le informazioni fiscalmente rilevanti transazione per transazione.
La volontà del legislatore unionale è quella, infatti, di superare meccanismi di fatturazione elettronica basata sui modelli Ctc (continuous transaction models) e cioè con l’invio dei dati delle transazioni alle autorità fiscali prima, durante o subito dopo l’effettivo scambio delle fatture tra le parti. Questo è quanto accade ad esempio in Italia con il clearance model, il quale prevede ad oggi il passaggio obbligato da una piattaforma centralizzata, il Sistema di interscambio, gestita per conto dell’agenzia delle Entrate da Sogei, che effettua un controllo in tempo reale dei dati delle transazioni commerciali, con validazione preventiva da parte del fisco, di quanto rilevante a fini tributari, prima della veicolazione al destinatario.
Allo stesso tempo il legislatore unionale è cosciente della necessità per gli Stati membri di continuare ad avvalersi di misure per garantire la corretta riscossione dell’Iva e prevenire l’evasione, anche imponendo obblighi generali di comunicazione per singola operazione. Gli Stati membri potranno infatti mantenere – insieme agli obblighi di comunicazione in tempo reale per le operazioni intra-unionali – i loro strumenti nazionali di comunicazione basati, ad esempio, su un sistema Saf-T, nonché obblighi di comunicazione non di tipo generale, quali quelli relativi ai registratori di cassa. Fino al 1° luglio 2030, tuttavia, gli Stati membri possono continuare a implementare sistemi di rendicontazione domestici, non basati sulla fatturazione elettronica, potendo anche imporre ai soggetti passivi stabiliti di emettere e accettare fatture elettroniche senza dover comunicare all’amministrazione fiscale i dati in esse contenuti.
A partire invece dal 1° luglio 2030, la comunicazione dei dati relativi alle cessioni e agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi all’interno di uno Stato membro, effettuati da soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini dell’Iva in tale territorio, dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti nei nuovi articoli 271-bis e 271-ter della direttiva Iva. In altri termini, i sistemi di rendicontazione nazionali dovranno essere modellati su quanto previsto per il Drr intraunionale basandosi anch’essi sulla fatturazione elettronica: in altri termini, la trasmissione dei dati dovrà avvenire utilizzando i tracciati della En 16931 e quindi le sintassi Ubl e Cii o altri con questi compatibili. Gli Stati membri che alla data del 1° gennaio 2024 avessero invece già attivato meccanismi di fatturazione elettronica e di rendicontazione, quale ad esempio l’Italia, potranno continuare a mantenere in piedi tali infrastrutture sino al 1° gennaio 2035.
Per tornare alla sezione articoli