Elenchi Intrastrat in soffitta Scambi Ue sempre con e-fattura

 Elenchi Intrastrat in soffitta Scambi Ue sempre con e-fattura

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Utilizzo obbligatorio della fatturazione elettronica per documentare le operazioni intra-unionali accompagnato dalla predisposizione e invio di comunicazioni digitali – Drr digital reporting contenenti, in maniera dettagliata, i dati di cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontalieri effettuati all’interno del territorio dell’Unione Europea: la direttiva 2025/516, nel modificare le disposizioni recate dall’attuale direttiva 2006/112 (si veda il Sole 24 Ore di ieri), introduce infatti con la medesima decorrenza del 1° luglio 2030 due distinti adempimenti, il primo di certificazione fiscale dell’operazione, il secondo di comunicazione di tali informazioni alle autorità fiscali locali, chiamate poi a veicolare il dato al Vies centrale, autorità deputata ad incrociare acquisti e vendite intra-unionali intercettando con tempestività eventuali profili di evasione nella forma delle frodi carosello. 

La tempistica di raccolta e scambio delle informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri, basata sulla compilazione degli elenchi riepilogativi da parte degli operatori costituisce infatti, oggi, un ostacolo al contrasto efficace delle frodi. Il Drr invece, considerata la sua tempestività di invio ed il dettaglio «transazione per transazione» di quanto comunicato, oltre al fatto di essere prodotto nel medesimo formato strutturato Ubl e Cii con cui andranno emesse le fatture elettroniche intraunionali, produrrà come effetto proprio quello di sopprimere l’invio degli elenchi riepilogativi modello Intra con fini fiscali; rimarranno invece dovute le trasmissioni degli elenchi Intra statistici secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 638 del 2004. 

Cresce anche il patrimonio informativo contenuto nelle comunicazioni digitali rispetto ai modelli Intra, in quanto i soggetti passivi saranno chiamati a fornire dati aggiuntivi, come ad esempio le coordinate bancarie, informazione questa obbligatoria nel tracciato della fattura anche nazionale: le amministrazioni fiscali potranno così seguire non solo le merci, ma anche i flussi finanziari. Le disposizioni di riferimento sono contenute nel nuovo Capo sesto della direttiva Iva, e quindi negli articoli 262 e seguenti: il riferimento sarà operato infatti agli obblighi di comunicazione digitale in luogo dell’attuale richiamo agli elenchi riepilogativi. 

Le modalità operative per le comunicazioni digitali sono stabilite nel regolamento (UE) 2025/517, anch’esso parte del pacchetto Vida, con cui sono disciplinati gli accordi di cooperazione amministrativa. Lo scambio di informazioni in maniera automatica tra Stati membri avverrà attraverso il Vies centrale, e cioè un sistema elettronico centralizzato cui le amministrazioni locali accederanno per trasmettere le informazioni Iva disponibili a livello nazionale. Il Vies centrale sarà in grado di aggregare le informazioni strutturate per soggetto passivo, ritraibili dai Drr, sulle transazioni transfrontaliere tra imprese (B2B) trasmesse dagli Stati membri, consentendo inoltre di effettuare un controllo incrociato tra le cessioni intracomunitarie dichiarate e i dati sugli acquisti intracomunitari trasmessi. 

Le informazioni trasmesse saranno verificate e integrate anche con altri dati sull’Iva, come quelli doganali o di pagamento scambiati ai sensi del regolamento (UE) n. 2025/517, e cioè del terzo documento che compone il pacchetto Vida, che ha modificato il regolamento 904/2010. Tutte queste informazioni verranno conservate dal Vies solo per il periodo necessario alle autorità fiscali per effettuare i controlli sull’Iva, e, quindi, per un periodo di 5 anni decorsi i quali i dati saranno definitivamente cancellati.  L’accesso al Vies centrale sarà possibile solo per i funzionari autorizzati nominati dai rispettivi Stati membri e ai fini del controllo della corretta applicazione della legislazione sull’Iva e della lotta alle frodi Iva. La parte più importante delle informazioni scambiate attraverso il Vies centrale sarà costituita dalle informazioni raccolte attraverso il Drr.

Le altre informazioni riguardano l’identificazione dei soggetti passivi. Un elemento di assoluto valore nel contrasto all’evasione è rappresentato inoltre dall’aggiornamento, completo ed accurato, di tali informazioni con inserimento delle stesse, a cura delle autorità locali, entro un giorno dalla raccolta dei dati presentati dal soggetto passivo.

Studio Santacroce & Partners


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