L'azione di ritorsione che l'Europa può decidere di promuovere all'arrivo dei dazi stabiliti dall'amministrazione Usa (dopo la moratoria dei 90 giorni, cioè il 9 luglio), o quale clausola compensativa dei dazi già entrati in vigore (come quelli del 25% sulle autovetture o del 10% su tutti i beni), potrebbe essere quella di introdurre un dazio all'importazione nella Ue delle componenti immateriali del prodotto considerato.
Vantaggi e svantaggi
La scelta di un dazio in luogo di un'imposta sulla società offre vantaggi e svantaggi. Un vantaggio, ad esempio, è che ildazio, colpendo il singolo prodotto, è una misura più mirata e potenzialmente molto più efficace; uno svantaggio è che il dazio applicato ai beni che non passano in dogana presenta maggiori possibilità di elusione ed evasione.
Il dazio, come detto, colpirebbe il prodotto nella sua componente immateriale e nel momento in cui tale componente viene acquisita dal cliente: in altri termini, i software e le licenze d'uso che consentono ai grandi provider americani di alimentare e gestire tutte le attività realizzate sul web.
L'imposta, quindi, non si applicherebbe al momento del passaggio della frontiera, ma quando viene contabilizzato dalla società Ue che acquista il software o che acquisisce la licenza. In generale, quello che è stato riscontrato è che, prevalentemente per ragiorni fiscali, le imprese americane hanno trasferito e trasferiscono alle proprie affiliate Ue la proprietà del software o la sua proprietà intellettuale, ovvero (specialmente in riferimento alle società operative del gruppo) la concessione della licenza d'uso.
In entrambi i casi il trasferimento viene valorizzato dalle imprese del gruppo secondo i principi internazionali di transfer pricing e viene contabilizzato. Ovviamente l'imposta colpirebbe anche le eventuali cessioni e concessioni a terzi della componente immateriale (intagible asset).
Le regole internazionali
L'imposta verrebbe versata collegandolaalla dichiarazione annuale dei redditi o sulla base di una specifica comunicazione al Fisco. Comunque, sicuramente ex post rispetto al trasferimento dell'asset e sulla base di una valorizzazione che tiene conto (in relazione ai passaggi infragruppo) di una serie di fattori per i quali esiste pur sempre una valutazione da parte della controllante in relazione alla sua politica dei prezzi di trasferimento.
SUl piano della fattibilità dell'introduzione di questo dazio nel sistema si pongono alcuni problemi di natura internazionale. In effetti, se qualifichiamo l'imposta quale dazio, quest'ultimo deve essere introdotto secondo le regole stabilite sul piano commerciale dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) nell'ambito degli accordi generali sugli scambi di servizi (Gats) e tenendo conto degli impegni assunti dalla Ue nella negoziazione in sede Ocse del Pillar Two. Proprio in base a questo ultimo impegno è stata introdotta una moratoria, che scade nel 2026, per la tassazione del trasferimento dei dati.
Dal punto di vista interno alla Ue, la qualificazione di dazio offre la possibilità di superare la regola dell'unanimità, ma determina un gettito immediato per l'Unione e solo parziale per i singoli Stati membri.
Sicuramente sono fattori attualmente allo studio di Bruxelles, ma l'idea di un dazio non si può escludere a priori.
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