L’Iva al 5% sulle cessioni degli oggetti d’arte blocca il regime del margine. La modifica legislativa prevista dall’articolo 9 del Dl 95/2025 (decreto Omnibus) che ha rilanciato dal 1° luglio il mercato dell’arte italiano trova un limite ben preciso nel regime speciale del margine. Per cui un rivenditore di oggetti d’arte può fare ricorso al metodo «base da base» per il calcolo della base imponibile Iva a condizione che non abbia acquistato e/o importato i beni ad aliquota agevolata. E viceversa, può cedere con Iva al 5%, se non si trova in regime del margine. Dunque, delle due l’una. O si beneficia della riduzione dell’imposta oppure si ricorre alla modalità semplificata per il calcolo dell’Iva, che una volta scorporata dal margine resta al 22 per cento. La scelta operata dal legislatore fa seguito a quanto stabilito sul piano europeo dalla direttiva 542/2022/Ue.
Rispetto alla precedente formulazione, l’articolo 316 della direttiva Iva, risultante dalla modifica, prevede l’inserimento della condizione secondo la quale i soggetti passivi-rivenditori possono applicare il regime del margine a condizione che non sia stata applicata un’aliquota Iva ridotta agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo. Pertanto, qualora sia stata applicata l’aliquota ridotta alle suddette operazioni, l’Iva dovrà essere assolta nei modi ordinari. Il legislatore nazionale riporta l’“alternanza” modificando l’articolo 36 del Dl 41/1995 e introducendo il n. 1-nonies) alla tabella A, parte II-bis, del Dpr 633/1972.
Nella pratica, le situazioni che possono verificarsi per il mercante d’arte/gallerie, possono essere le seguenti:
- la galleria d’arte acquista l’opera da un privato. In tal caso, nella rivendita, ricorre al regime del margine per determinare la base imponibile Iva, come differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto (aumentato delle spese di riparazione e accessorie). L’imposta scorporata dal margine va al 22 per cento;
- la galleria acquista l’opera da un soggetto passivo, ovvero effettua un’importazione a Iva al 5 per cento. In tali circostanze le sarà precluso il ricorso al regime del margine nella successiva fase di rivendita;
- il margine, invece, torna applicabile quando la galleria acquista beni per i quali non ha potuto detrarre l’imposta afferente, oppure beni ceduti da un soggetto passivo Ue in regime di franchigia oppure beni ceduti da un’altra galleria d’arte che opera in regime del margine. Anche in questi casi, l’Iva sul margine va considerata sempre ad aliquota piena.
Del resto, il regime del margine è già diretto, di per sé, ad evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione sui beni, tra cui gli oggetti d’arte, che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, sono ceduti a un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, e, quindi, reintrodotti nel circuito commerciale. L’applicazione anche di un’imposta ridotta sarebbe un ulteriore vantaggio, non previsto sul piano Ue. Dall’altro lato, non si dimentichi che i soggetti che applicano l’Iva secondo il regime del margine, non possono detrarre l’imposta afferente all’acquisto. Insomma, sicuramente le novità normative sono positive per il mondo dell’arte, ma non esonerano le imprese impegnate nel settore dal prestare attenzione al regime Iva da applicare, con particolare riguardo al soggetto da cui acquistano, perché dalla natura del proprio cedente derivano le diverse implicazioni fiscali.
Per tornare alla sezione articoli