Trasporti internazionali, non imponibilità Iva anche con l’intervento di intermediari

Trasporti internazionali, non imponibilità Iva anche con l’intervento di intermediari

CONDIVIDI SU

Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Estensione della non imponibilità Iva del trasporto internazionale di beni anche quando intervengono degli intermediari. Interventi di razionalizzazione in tema di detrazione e comunicazioni. 

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri è il primo passo verso l’attuazione della delega fiscale in riferimento all’Iva. Con diverse disposizioni, il legislatore interviene su alcuni aspetti sostanziali dell’imposta, dando attuazione ai principi fissati all’articolo 7 della delega fiscale (legge 111/2023). 

In primis – al fine di realizzare l’obiettivo di armonizzare la legislazione nazionale al diritto unionale, come interpretato dalla Corte di giustizia Ue – è modificato l’articolo 9, comma 3, del Dpr 633/72 nel senso che si considerano non imponibili ai fini Iva i servizi di trasporto resi nei confronti dell’esportatore o dell’importatore (o ancora nei confronti del titolare del regime di transito o dello spedizioniere) «anche se resi da intermediari». 

Basta tale inciso a stravolgere nuovamente la portata dell’esenzione in parola, già oggetto dell’intervento normativo ad opera del Dl 146/2021. In quella sede, la norma era stata modificata per ridurre l’ambito dei soggetti che potevano accedere al regime di non imponibilità, alla luce dell’orientamento dei giudici europei, secondo cui una corretta interpretazione dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva Iva, implica che, a fruire della non imponibilità Iva, è il solo trasporto fornito direttamente all’esportatore (o importatore o al destinatario dei beni). Al contrario, nel caso in cui il trasporto sia fornito non già direttamente al destinatario di tali merci, bensì ad un terzo, esso non beneficia della non imponibilità. La norma interna così adeguata ha dato vita, tuttavia, a un’interpretazione “impropriamente” restrittiva che respinge l’applicazione del regime di non imponibilità per il fatto che, nel trasporto internazionale, interviene un intermediario. Una tale posizione, avvalorata da alcune pronunce delle Entrate (si veda la risposta a interpello 392/2022), stava producendo l’effetto di un aumento dei costi nella catena di fornitura dei beni da e verso l’estero. Senza considerare che si poneva in contrasto con la sentenza Cartrans spedition (C-495/17) e a un’attenta lettura dell’articolo 153 della direttiva Iva, secondo cui gli «Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui ai capi 6, 7 e 8…», in cui rientrano i servizi qui in commento. Il risultato è che la non imponibilità Iva per il traporto di merci, ad esempio, esportate si applicherà anche ad altri soggetti lungo la catena di fornitura, in quanto intermediari che agiscono «in nome e per conto». In concreto, occorre nuovamente una reimpostazione dei contratti nel settore. 

Un’ulteriore modifica che si segnala riguarda la disciplina della rettifica della detrazione (articolo 19-bis.2 del Dpr 633/72). In questo caso il legislatore, eliminando il terzo comma di questo articolo, razionalizza la disposizione. In effetti, l’intervento, che incide sulla rettifica della detrazione in caso di variazione dell’utilizzo di beni ammortizzabili, ha lo scopo di eliminare una ridondanza che trova già una compiuta disciplina nel comma 2 del medesimo articolo.

Studio Santacroce & Partners


Per tornare alla sezione articoli

 

}