Cessione di azienda con tre soggetti: trasferimento vincolato per il plafond Iva

Cessione di azienda con tre soggetti: trasferimento vincolato per il plafond Iva

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Di Santacroce Benedetto

In caso di cessione di un complesso aziendale con l’intervento di tre soggetti, il trasferimento del plafond Iva non è ammesso, a meno che dai singoli contratti non si evince un doppio passaggio dello stesso e i soggetti che intervengono in acquisto siano entrambi soggetti d’imposta in Italia o identificati ai fini Iva nel nostro Paese.  Questa è la soluzione adottata dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 200/2025 a fronte di un’operazione triangolare con un doppio passaggio di un complesso aziendale tra un’impresa nazionale ceduta prima ad un soggetto estero non identificato in Italia e poi da quest’ultimo ad un’altra società nazionale. 

La risposta presenta notevoli punti di interesse: primo perché affronta per la prima volta una transazione triangolare con doppio passaggio del plafond tra le imprese coinvolte nell’operazione straordinaria; secondo perché ridefinisce (riprendendo alcune precedenti pronunce) le regole da seguire per trasferire il plafond in caso di acquisto d’azienda; terzo perché, pur non potendo accettare il trasferimento nella fattispecie esaminata, fornisce una concreta apertura sulla gestione del plafond in casi similari. 

Due sono le condizioni che l’Agenzia identifica per il passaggio del plafond in caso di cessione d’azienda: 

1) il cessionario continua senza soluzione di continuità l’attività relativa ai complessi aziendali oggetto della cessione; 

2) il cessionario subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi al complesso aziendale ceduto. 

Queste condizioni servono a certificare, nella continuità aziendale, il passaggio sul cessionario delle condizioni soggettive e oggettive che caratterizzano il plafond ceduto. Proprio per questo non è necessario entrare in tutte le posizioni debitorie e creditorie del cedente, ma almeno in quelle che hanno generato il plafond.  Proprio l’assenza nel caso di specie della certificazione nel primo contratto del passaggio del plafond tra il primo cedente e il primo cessionario e la mancanza di identificazione Iva dell’acquirente intermedio porta l’Agenzia ad escludere l’applicabilità nel caso di specie delle due specifiche condizioni e quindi l’impossibilità di trasferire il plafond al II cessionario. 

Un principio che, alla luce anche di questa pronuncia, sembra comunque di interesse generale da evidenziare è che in tutte le operazioni straordinarie per il trasferimento del plafond Iva è necessario pianificare il trasferimento inserendo apposite clausole nel contratto, individuando in modo specifico le modalità in cui l’acquirente subentra, in relazione ai crediti e ai debiti, nella posizione del dante causa e rispettando la tempistica delle comunicazioni al fisco.

Studio Santacroce & Partners


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