Controverso il no alla detrazione tardiva delle fatture non registrate

Controverso il no alla detrazione tardiva delle fatture non registrate

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Registrazione della fattura ed esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva sono imprescindibilmente collegati secondo l’orientamento dell’agenzia delle Entrate. Le ultime risposte ad interpello sono di ostacolo alla presentazione della dichiarazione Iva integrativa per esercitare il diritto alla detrazione tardivamente, quando la fattura ricevuta non è registrata.

Semplificando la tesi delle Entrate, la possibilità di presentare dichiarazione integrativa a favore per il passato, per l’esercizio postumo del diritto alla detrazione, sarebbe possibile solo nel caso in cui il documento fiscale sia stato tempestivamente registrato nel registro Iva degli acquisti (risposta 479/2023) e non anche quando la registrazione della fattura avvenga oltre tale termine (risposta 115/2025). In entrambi i casi, l’Agenzia richiama la circolare 1/E/2018, secondo cui «il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute…» può recuperare l’imposta con dichiarazione integrativa a favore da presentarsi entro i termini dell’accertamento. Ma a ben vedere la circolare prevede la possibilità di presentare, a garanzia dell’effettività del diritto alla detrazione, una dichiarazione integrativa per recuperare l’imposta non detratta relativa alle fatture ricevute e non – come invece interpreta l’Agenzia nelle risposte citate – relativa alle fatture ricevute, registrate, ma non dichiarate. Inoltre, l’orientamento da ultimo seguito dalle Entrate sembra non rispettare quanto chiaramente sostenuto nella circolare 328/1997, secondo cui «la legge non subordina l’esercizio del diritto di detrazione al rispetto di tale adempimento formale», cioè la registrazione delle fatture passive. Tale ultimo adempimento persegue un’esigenza diversa, ovvero quella di favorire e non ostacolare l’attività di accertamento del tributo. Al riguardo, non si può fare a meno di ribadire che l’obbligo di registrare la fattura passiva rimane un adempimento che va collegato all’attività di controllo delle autorità finanziarie e non una condizione necessaria all’esercizio del diritto alla detrazione.

Ulteriore elemento di criticità da evidenziare sull’orientamento dell’agenzia delle Entrate, in particolare con riferimento alla risposta n. 115/2025, riguarda il concetto di errore, come vizio della volontà, che giustificherebbe la rettifica della dichiarazione Iva. Secondo le Entrate, nella mancata registrazione della fattura passiva «non sono ravvisabili gli estremi dell’errore rilevante ed essenziale », trattandosi piuttosto di una rinuncia definitiva al diritto alla detrazione. Volendo seguire tale tesi – pur non condividendola, in quanto l’errore di registrazione della fattura va considerato rilevante ed essenziale proprio perché in sua assenza il contribuente avrebbe di certo provveduto all’esercizio del diritto alla detrazione –si sottolinea che è la norma stessa dell’articolo 8, comma 6-59 bis del Dpr 322/1998 a prevedere la possibilità di presentare la dichiarazione Iva integrativa “a favore” in caso sia di errori sia di omissioni.

Studio Santacroce & Partners


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