Nelle prestazioni di servizi, il pagamento del corrispettivo non identifica il fatto generatore dell’Iva, che si è già verificato al momento dell’esecuzione, ma determina l’esigibilità dell’imposta, ovvero il termine ultimo entro il quale l’Iva va pagata all’erario e la fattura va emessa. La stretta in tema di obbligo di fatturare il servizio eseguito, ma non pagato, arriva dalla Cassazione (sentenza 23 aprile 2025, n. 10693). Dall’altra parte, la pronuncia della Corte richiede all’amministrazione finanziaria, la quale contesta al prestatore l’omessa fatturazione dei servizi in questione, la prova che il pagamento, pure per equivalente, è avvenuto oppure che il contribuente ha l’intenzione di evadere l’imposta. La sentenza 10693/2025 pone un ulteriore tassello all’interpretazione della norma nazionale dell’articolo 6, comma 3 del decreto Iva sul tema della dicotomia tra fatto generatore ed esigibilità dell’imposta in riferimento ai servizi. Notoriamente, la lettera della norma secondo cui «le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo» aveva posto, innanzitutto, un problema di compatibilità con la disciplina unionale che, identificando il fatto generatore dell’imposta con l’esecuzione della prestazione, consente agli Stati membri di stabilire che l’imposta diventi esigibile, con l’incasso del corrispettivo.
La giurisprudenza e i due momenti
L’interpretazione della giurisprudenza sia unionale sia interna ha fatto salva la norma interna, intendendo la stessa con esclusivo riferimento all’esigibilità dell’imposta. Ciò in quanto, nel caso in cui diversamente la norma si riferisse al fatto generatore, dovrebbe considerarsi incompatibile con il diritto Ue (si vedano la sentenza della Corte Ue nella causa C-144/94 e la pronuncia 8059/2016 delle Sezioni unite della Cassazione).
In altre parole, e semplificando, sul piano Iva esistono due momenti:
1 il fatto generatore dell’imposta (che determina l’imponibilità dell’operazione che, a sua volta, è indice di capacità contributiva) da cui scaturisce l’obbligazione tributaria e gli altri obblighi, compreso quello di fatturazione, ad essa collegati;
2 l’esigibilità, da intendersi come momento ultimo in cui l’erario ha diritto a riscuotere l’imposta (cioè l’estremo limite temporale per l’adempimento).
Se, in teoria, questi due momenti dovrebbero coincidere, nella pratica, in riferimento alle prestazioni di servizi, il fatto generatore dell’imposta sorge con l’esecuzione della prestazione. Anche se l’adempimento, nonché l’emissione della fattura, è possibile fino al pagamento del corrispettivo.
Quando il cliente non effettua il pagamento
Ma quali effetti sull’obbligo di versamento dell’Iva può avere il mancato pagamento da parte del cliente?
Secondo l’orientamento giurisprudenziale di Corte Ue e Cassazione citato in precedenza, non può contestarsi l’omessa fatturazione se il Fisco non dà prova - anche solo sulla base di elementi presuntivi - che il pagamento in realtà è stato compiuto, anche per equivalente, oppure che esiste un intento del contribuente di sottrarsi all’adempimento dell’obbligo di fatturare e di assolvere l’Iva.
Il fatto che dalla contabilità emergano prestazioni di servizi, dapprima in un conto «Fatture da emettere» e poi in un conto relativo a crediti da riscuotere non è un elemento sufficiente per riscuotere l’Iva non versata, mancando l’incasso del corrispettivo.
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