Gli operatori certificati premiati in dogana

Gli operatori certificati premiati in dogana

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Di Santacroce Benedetto, Rota Gaetana

Dalla verifica della solvibilità al più generale concetto di affidabilità, l’Aeo incassa il doppio risultato (positivo) del possibile esonero dal prestare garanzia sia per i dazi (risorse proprie tradizionali: Rpt) che per la fiscalità nazionale (Iva). Gli operatori già titolari di esoneri o riduzioni in base all’ormai abolito articolo 90 del Tuld possono continuare a beneficiare, fino alla relativa scadenza, delle agevolazioni agli stessi già riconosciute all’atto della relativa autorizzazione doganale. Sono sostanzialmente queste le indicazioni che emergono dalla lettura della determinazione direttoriale 562593/2025 e dalla circolare 23/2025 dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm). Nel dare attuazione alle previsioni unionali contenute tanto nel Cdu che nel regolamento delegato e in quello di esecuzione, nazionalizzate attraverso il Dlgs 141/2024 (Dnc), risulta ora decisamente chiarita, in materia di esoneri e riduzioni di garanzie da prestare, la differenza esistente tra fiscalità doganale unionale e quella nazionale, sostanzialmente riconducibile all’Iva. L’abolito articolo 90 prevedeva la possibilità per gli uffici doganali di riconoscere una riduzione o un esonero della garanzia da prestare per i soggetti riconosciuti come di «notoria solvibilità», ponendo l’accento sul versante dell’affidabilità finanziaria degli operatori. Con il Cdu e i connessi regolamenti i benefici sono invece riconosciuti a quei soggetti per i quali l’affidabilità si estende a una più complessiva operatività degli stessi, che passa anche per la corretta gestione dei flussi, sia documentali che di merci, che dei rischi. Anche in termini di riduzione della garanzia i requisiti da possedere per essere autorizzati a beneficiare di tali agevolazioni sono proprio quelli richiesti all’operatore economico autorizzato Aeo. In questa ottica, anche l’agevolazione riconducibile alla riduzione della garanzia passa ora per la verifica di questa più ampia affidabilità del soggetto.

I documenti di Adm, spiegano anche la differenza esistente, nel possibile esonero e/o riduzione della garanzia da prestare, tra la fiscalità unionale (disciplinata fermamente e completamente dal Cdu e per la quale chiaramente le Dnc possono introdurre specifiche solo a complemento dello stesso), e la fiscalità nazionale, sostanzialmente riconducibile all’Iva.

Per la riduzione della garanzia in relazione ai dazi, attenendosi fermamente al contenuto delle norme unionali, viene ribadito che le agevolazioni in termini di garanzia che possono ridursi al 50% o al 30% dell’importo dovuto per i soggetti non Aeo e per questi ultimi possono addirittura azzerarsi, riguardano soltanto la garanzia globale. Per l’Iva, invece, la recente determina stabilisce che le stesse percentuali di riduzione, fino al totale esonero, possono applicarsi anche alle garanzie «isolate». Per queste ultime, in particolare, viene sottolineato che per i soggetti Aeo, in virtù dell’elevata agevolazione riconosciuta consistente nell’abbattimento totale della garanzia dovuta, gli uffici, all’atto di istruttoria verificheranno quanto emerso in sede di rilascio/monitoraggio dell’autorizzazione, in relazione sia alla solvibilità finanziaria che alla complessiva affidabilità dell’operatore; 
per i soggetti non Aeo l’ufficio valuterà esclusivamente la solvibilità finanziaria. 

Studio Santacroce & Partners


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