Trasporto merci, reverse charge esteso anche alle agenzie per il lavoro

Trasporto merci, reverse charge esteso anche alle agenzie per il lavoro

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

La disciplina dell’inversione contabile obbligatoria prevista per gli appalti di trasporto delle merci viene estesa anche alle agenzie per il lavoro e per il regime opzionale si applica anche in modo distinto tra appaltatore e subappaltatore con responsabilità solidale nel versamento di quest’ultimo. 

Il legislatore nazionale con il decreto fiscale (articolo 9 del Dl 84/2025) aveva già ampliato il perimetro di applicazione del reverse charge a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti prevedendolo anche per gli appalti di trasporto merci. La legge di conversione 108/2025 interviene sul perimetro di applicazione estendendolo, con una modifica introdotta in sede parlamentare, anche alle agenzie per il lavoro. 

Ricordiamo infatti che con l’articolo 1, comma 57 e successivi della legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) è stato introdotto il reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.  Le finalità della norma sono state, sin da subito, quelle di contrastare le numerose frodi contestate da diverse Procure della Repubblica in molti procedimenti contro gli operatori della logistica e negli appalti di fornitura di manodopera.  Partendo proprio dalle finalità antifrode il legislatore è intervenuto sul testo del comma 57 eliminando i vincoli applicativi legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente.

Queste ultime, infatti, sono caratteristiche oggettive del contratto che non sarebbero riscontrabili nei tradizionali appalti di trasporto merci.  Viene altresì eliminata, durante il passaggio parlamentare, il riferimento alle agenzie del lavoro che erano tra i soggetti esclusi dal reverse charge trattandosi di un’esclusione ormai superflua e superata dall’attuale formulazione della norma.  La legge di Bilancio 2025 ha anche introdotto un sistema transitorio in attesa che il Consiglio dell’Unione europea autorizzi, per le prestazioni in questione, l’introduzione del meccanismo del reverse charge. 

In particolare è stato introdotto un regime transitorio opzionale con la possibilità per il prestatore e il committente di optare affinché il pagamento dell’Iva sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore che rimane comunque solidalmente responsabile dell’imposta dovuta per l’operazione. 

La durata dell’opzione è triennale ed è comunicata dal committente all’agenzia delle Entrate con apposito modello.  Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore e non è possibile procedere alla compensazione.

Studio Santacroce & Partners


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