Rappresentanza diretta in dogana: l’Agenzia chiarisce l’iter e quali siano gli standard minimi di competenza e le qualifiche professionali necessarie per ottenere l’abilitazione per operare in qualità di rappresentante doganale diretto. Nel rispetto di quanto stabilito dal Cdu e in esecuzione di quanto previsto sia dalle Dnc sia dalla recente determinazione direttoriale prot. n. 506849 del 25 luglio scorso, emanata proprio in attuazione di quanto previsto dalle Dnc, la circolare dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) n. 22/2025 del 2 settembre aggiorna e dettaglia maggiormente iter e condizioni richieste affinché possa essere rilasciata l’autorizzazione agli operatori che richiedono di operare in qualità di rappresentanti doganali diretti, espletando così le formalità doganali in nome e per conto del soggetto rappresentato.
Le condizioni in parola, relativamente agli standard minimi di competenza e alle qualifiche professionali, già inizialmente illustrate con il precedente documento di prassi pubblicato contestualmente alle Dnc nello scorso ottobre (circolare Adm n. 20/2024), continuano a essere considerate assolte per gli spedizionieri doganali, i Cad e gli operatori economici autorizzati Aeo. In particolare delle 300 dichiarazioni richieste nel triennio almeno 100 devono riferirsi all’ultimo anno antecedente la richiesta; inoltre almeno un 30% deve riguardare operazioni di immissione in libera pratica e sono escluse dal computo le eventuali dichiarazioni semplificate di importazione (H7).
Per il mantenimento dell’abilitazione è inoltre ora specificato che sarà necessario espletare attività dichiarativa per almeno 100 dichiarazioni all’anno in qualità di rappresentante. Il requisito inerente la qualifica professionale si intende assolto con il possesso dell’abilitazione professionale e il superamento di un percorso formativo finalizzato alla qualifica professionale Aeo con successivo mantenimento mediante l’obbligo di un percorso di aggiornamento di almeno 30 ore.
Riguardo all’iter, per gli spedizionieri è ora previsto che solo successivamente alla comunicazione di iscrizione all’albo da parte del competente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali, l’Ufficio Aeo, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane (ora individuato come ufficio competente) può rilasciare l’abilitazione. Nel caso di richiesta inoltrata trascorsi tre anni dall’ottenimento del titolo professionale (o l’autorizzazione al Cad o riconoscimento Aeo), il richiedente dovrà anche certificare con atto notorio l’assenza di condanne penali passate in giudicato e l’assenza di carichi pendenti. Il possesso dei requisiti autocertificati sarà poi oggetto di verifica da parte dell’agenzia per il mantenimento dell’abilitazione. Sarà infine possibile impugnare l’eventuale diniego con ricorso gerarchico alla Direzione Dogane oppure in via giurisdizionale al Tar del Lazio.
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