Il riaddebito delle spese di uno studio professionale, se non analiticamente distinte, sconta l’Iva in modo complessivo a prescindere dalla loro natura. Questo è l’alert che deriva dalla recente pronuncia dell’agenzia delle Entrate (risposta 189 del 14 luglio), che accende una spia sugli accordi interni tra i professionisti che condividono le spese di gestione dello studio, quando ad anticipare i pagamenti è uno solo tra loro. Secondo le Entrate – e al riguardo si veda la circolare 58/E/2001 – il riaddebito di quese spese deve essere realizzato attraverso l’emissione di una fattura assoggettata a Iva. E ciò senza operare alcun distinguo tra le voci di spesa riaddebitate.
In realtà, quando viene conferito a un soggetto un mandato senza rappresentanza – nel caso specifico si tratta di un mandato ad acquistare determinati servizi quali l’assunzione di dipendenti, l’affitto, la manutenzione e la pulizia dei locali, le spese condominiali e di riscaldamento, tasse e utenze varie, spese di cancelleria, eccetera – sul piano Iva il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante.
In tal caso, le prestazioni di servizi ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, secondo l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Dpr 633/1972. La natura delle prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante. Tale principio non può – e non deve – essere messo in crisi dalla prassi citata. Tuttavia, trattandosi di riaddebiti che, per natura della prestazione ricevuta, possono essere soggetti a regimi Iva differenti tra loro, negli accordi interni tra i professionisti, nonché nel conferimento del mandato, deve risultare particolarmente chiara la modalità di ripartizione delle spese voce per voce.
Se così non fosse – presumibilmente è questo il caso degli accordi all’attenzione delle Entrate – il rischio è quello di configurare un’autonoma e generica prestazione di servizi in capo al professionista che si fa carico dell’onere di anticipare tali spese, soggetta a Iva nel suo complesso. Pertanto, si ribadisce, occorre prestare particolare attenzione a come vengono strutturati gli accordi interni allo studio legale, perché in presenza di una mera rifusione delle spese comuni, determinate in via forfettaria, potrebbero non sussistere gli elementi idonei a determinare il trattamento Iva del mandato senza rappresentanza.
Diversamente, tale schema contrattuale, a cui fa seguito la particolare gestione dell’Iva, resterebbe nel caso di determinazione puntuale delle spese per le quali si conferisce mandato, anche laddove il riaddebito del costo avvenga in misura percentuale.
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