Avvio a regime dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B per le operazioni domestiche in alcuni dei principali Paesi Ue, con una prospettiva orientata agli adeguamenti che saranno richiesti dal pacchetto Vida per le operazioni intraunionali realizzate dal 1° luglio 2030. Questo lo scenario che molte imprese italiane, operanti all’estero attraverso proprie controllate e collegate, si stanno preparando ad affrontare nel 2026. Belgio, Francia, Croazia, Polonia e Grecia si andranno infatti ad affiancare a Italia, Germania e Romania imponendo l’utilizzo di tracciati strutturati per lo scambio di fatture elettroniche con contemporaneo o successivo invio al fisco locale dei dati delle operazioni mediante meccanismi di e-reporting.
Belgio
Dal 1° gennaio 2026, tutti i soggetti passivi di imposta in Belgio, ivi residenti o stabiliti e a prescindere dal fatturato o dal volume d’affari prodotto, dovranno emettere e ricevere fatture elettroniche, in formato strutturato per certificare fiscalmente le operazioni B2B (business to business), scambiandole direttamente attraverso la piattaforma Peppol. In una fase successiva, e quindi presumibilmente dal 1° gennaio 2028, sarò obbligatorio comunicare al fisco i dati di fatturazione, attiva e passiva, attraverso e-reporting inviati quasi in tempo reale.
Croazia
Sempre dal 1° gennaio 2026 in Croazia le fatture, oltre ad essere scambiate direttamente tra le parti attraverso punti di accesso mediante, tra gli altri, interconnessione diretta dei sistemi Erp, o anche rete Peppol o sistemi Edi, dovranno essere «fiscalizzate»: i dati dovranno, cioè, essere trasmessi al fisco in tempo reale dall’emittente ed entro cinque giorni dalla ricezione da parte dell’acquirente. Entro il 20 del mese successivo, inoltre, andrà inviata una ulteriore comunicazione con i dati di eventuali fatture rifiutate e la sintesi dei documenti scambiati nel periodo precedente.
Grecia
L’obbligo di fattura elettronica B2B in Grecia decorrerà in maniera progressiva: in particolare, dal 2 febbraio al 31 marzo 2026, ci sarà un’applicazione graduale per le grandi imprese con un fatturato superiore a un milione per l’anno fiscale 2023, con successiva estensione a tutti i contribuenti dal 1° ottobre sino al 31 dicembre 2026. La Grecia prevede un obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni domestiche e per quelle verso imprese di Paesi extra Ue, mentre per operazioni intra-unionali l’emissione di fatture elettroniche rimane facoltativa. Il tracciato conforme a quello europeo En 16931 sarà scambiato attraverso service provider o utilizzando l’applicazione gratuita messa a disposizione dall’agenzia delle Entrate greca.
Francia
L’avvio dell’e-fattura in Francia, con contestuale trasmissione dell’e-reporting, avverrà in due fasi: dal 1° settembre 2026 tutti i contribuenti saranno obbligati a ricevere fatture strutturate, grandi e medie imprese saranno tenute all’emissione elettronica; dal 1° settembre 2027, invece, l’obbligo di emissione sarà esteso a tutti. Il sistema decentralizzato francese si basa sull’utilizzo di piattaforme accreditate che intermedieranno lo scambio documentale tra loro, per conto dei rispettivi clienti e fornitori, utilizzando i formati europei Ubl o Cii oppure Factur-X attraverso un sistema decentralizzato o Peppol.
Polonia
Infine, la Polonia ha adottato un sistema centralizzato, analogo italiano, con emissione delle fatture su piattaforma centralizzata (Ksef), e utilizzo di un formato Xml proprietario e introduzione graduale dell’obbligo nel corso del 2026, modulato in ragione della soglia di fatturato annuo: dal 1° febbraio 2026 se superiore a 200 milioni Pln (nuovo zloty polacco) ossia a circa 47 milioni di euro, e dal 1° aprile 2026 per tutte le altre.
Scade giovedì 2 ottobre il termine per formulare commenti e osservazioni agli atti di esecuzione delle previsioni dettate dal regolamento e-Idas2 in materia di Qstp (Qualified trust service provider), archiviazione elettronica qualificata, firme e sigilli e certificati web. La consultazione pubblica terminerà invece il giorno successivo, 3 ottobre, quanto ai registri elettronici qualificati. Con l’obiettivo, infatti, di creare un quadro, giuridico e tecnico, comune ed uniforme a livello unionale, così da dare piena ed integrale esecuzione alle regole e-Idas2 sui servizi fiduciari europei, gli atti oggetto di consultazione pubblica stabiliscono un elenco di normative di riferimento, le specifiche tecniche necessarie e le correlate procedure.
Tra i numerosi atti in consultazione pubblica, di assoluto interesse è quanto prevede la bozza in tema di servizi di «archiviazione» elettronica qualificata. Al riguardo, l’articolo 45-decies introdotto dal regolamento e-Idas2 (Ue) 1183 dell’11 aprile 2024, nel modificare e integrare il regolamento e-Idas (Ue) 910 del 2014, riconosce da un lato, a livello unionale, effetti giuridici e ammissibilità come prova in un giudizio per dati elettronici, documenti elettronici e documenti cartacei digitalizzati, quando conservati mediante un servizio di archiviazione elettronica; dall’altro prevede che se la conservazione viene effettuata avvalendosi di un prestatore di servizi qualificato a livello Ue, dati e documenti godono della presunzione di integrità e autenticità per tutto il periodo di conservazione legale o contrattuale, spostando l’onere probatorio di fornire la prova contraria sulla controparte.
L’atto in consultazione si compone a sua volta di un regolamento di esecuzione e di un allegato contenente le specifiche di riferimento per fornire servizi di archiviazione elettronica qualificata.
Più in dettaglio, il regolamento esecutivo impone al fornitore di servizi di utilizzare procedure e tecnologie in grado di estendere l’attendibilità di firme elettroniche e sigilli elettronici apposti a dati e documenti informatici, così da superare il periodo di validità tecnologica almeno per tutto il periodo di conservazione legale o contrattuale, mantenendo altresì integrità e autenticità dell’origine. Altro adempimento richiesto consisterà nel rilasciare una relazione alle parti interessate circa l’integrità degli archivi: i fornitori dovranno indicare, tra gli altri, almeno il risultato della valutazione a tal fine svolta e la conferma che dati e documenti godono della presunzione di integrità dall’inizio del periodo di conservazione al momento del recupero in esibizione.
Quanto invece alle specifiche tecniche elencate, l’allegato in consultazione richiama le norme Etsi Ts 119 511, che in sostanza descrive regole per la sicurezza dei processi di archiviazione elettronica di firme e sigilli, e la Iso 14641:2018 su gestione elettronica dei documenti, progettazione e funzionamento di un sistema informativo per la loro conservazione. Gli standard richiamati nella bozza in consultazione non tengono conto, al momento, di altre procedure quali la Iso 14721 Oais (Open archival information system, ossia il sistema informativo aperto per l’archiviazione) né la più recente Cen Ts 18170:2025 del 14 maggio scorso e che stabilisce i requisiti funzionali per i servizi di archiviazione elettronica.
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