Reverse charge escluso per il consumatore finale

Reverse charge escluso per il consumatore finale

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Di Santacroce Benedetto

Reverse charge in edilizia con regole variabili e sempre escluso nel caso in cui il committente sia consumatore finale; per i subappalti l’esclusione riguarda anche il general contractor a cui viene affidata la totalità dei lavori.

In particolare, secondo l’articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del Dpr 633/1972, le fatture emesse per prestazioni di servizi nel settore edile, compresa la prestazione di manodopera, da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, nonché per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, devono essere sottoposte al regime dell’inversione contabile, cosiddetto reverse charge”, quindi senza esporre l’Iva in fattura, laddove il soggetto committente operi in regime di soggettività passiva e assuma la veste di debitore d’imposta.

Restano escluse le prestazioni rese nei confronti di consumatori finali, sia che si tratti di persone fisiche (fuori dalla sfera d’impresa), o di società semplici prive di identificazione ai fini Iva, nonché di enti non commerciali in possesso o meno di identificazione Iva quando acquistano per soddisfare esigenze di natura istituzionale. Restano escluse dal reverse charge dell’articolo 17, comma 6, lettera a) del Dpr 633/1972, le prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori anche se opera in regime di soggettività passiva e in veste di debitore d’imposta. 

La previsione di carattere soggettivo che scaturisce dall’impianto regolamentare previsto dall’articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del Dpr 633/72, si combina, poi, con regole oggettive e distingui normativi che determinano per gli operatori incertezze applicative notevoli e che hanno dato luogo negli ultimi anni, solo sul piano della prassi interpretativa, ad oltre 50 pronunce dell’amministrazione finanziaria che risultano del tutto frammentarie e di difficile lettura sistematica. 

Il reverse charge, istituto nato come regime diretto a combattere le frodi Iva, si è trasformato in un labirinto legato a singole fattispecie e con riferimento ad una casistica composita e pressoché infinita. In questo contesto, inoltre, il regime, in quanto regime derogatorio è osteggiato in modo evidente dalla Commissione europea, che sempre con molta maggiore difficoltà approva nuove ipotesi proposte dagli Stati membri. 

Infine, crea dei problemi operativi ai contribuenti, in quanto, spostando il debito d’imposta in capo al cliente genera sul fornitore un credito Iva difficilmente utilizzabile in modo diretto e soggetto a procedure di rimborso o di compensazione che, non essendo contestuali con la sua formazione generano effetti finanziari di notevole impatto.  Quindi è necessario ripensare il meccanismo o, se ciò non fosse possibile in tempi brevi, è necessario identificare corretti criteri di applicazione più semplici e immediati come tenteremo di fare con la redazione del principio n. 6 del modulo Iva del sole 24 ore.

Studio Santacroce & Partners


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