Le operazioni di import ed export legate a specifiche restrizioni saranno da sabato 24 gennaio soggette a nuove e severe fattispecie di reato che impongono agli operatori un’immediata revisione delle proprie procedure di controllo interno, nonché la revisione dei modelli 231.
Questa nuova rivoluzione è determinata dalla pubblicazione del Dlgs 211/2025 che, nel dare attuazione alla direttiva (Ue) 2024/1226, individua e circoscrive i nuovi reati e le sanzioni concernenti le violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea.
L’aspetto più dirompente del decreto è l’introduzione nel Codice Penale del Capo I-bis, intitolato «Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea». Per le imprese interessate dagli scambi commerciali internazionali, la norma cardine è l’articolo 275-bis del Codice penale che, introdotto con il decreto in questione, punisce chiunque importa, esporta, commercia, vende o trasferisce beni in violazione di divieti o restrizioni imposti da misure unionali. La pena prevista è estremamente severa: reclusione da due a sei anni e multa fino a 250mila euro.
Il legislatore ha esteso la punibilità anche ai tentativi di elusione delle misure in questione, sanzionando l’uso di dichiarazioni doganali o documenti falsi volti a nascondere l’identità del titolare effettivo o la reale destinazione delle risorse.
Il perimetro delle previsioni sanzionatorie, che deve pur sempre rispettare i principi di efficacia, dissuasione e proporzionalità, vede anche l’introduzione di una franchigia di punibilità penale pari a 10mila euro, al di sotto della quale la sanzione rimane di natura amministrativa (da 15mila a 90mila euro).
Sul tema va segnalato che saranno considerate punibili le operazioni commerciali frazionate in modo artificioso per restare al di sotto della soglia. La franchigia, inoltre, non si applica nel caso di prodotti militari o beni a duplice uso che restano, a prescindere, di rilevanza penale.
In relazione a tali prodotti (dual use e beni militari) l’articolo 275-quinquies del Codice penale introduce, inoltre, una responsabilità penale per «colpa grave». Questo significa che un esportatore può essere condannato alla reclusione (da sei mesi a tre anni) non solo per una violazione intenzionale, ma anche per una grave negligenza nelle procedure di controllo e screening delle transazioni relative a beni sensibili elencati nel regolamento Ue 2021/821.
Infine, in tema sanzionatorio il decreto opera una necessaria razionalizzazione normativa: l’articolo 12 abroga parzialmente il Dlgs 221/2017, eliminando i precedenti commi che sanzionavano le condotte relative ai prodotti listati, i quali ora confluiscono interamente nel nuovo apparato sanzionatorio del Codice penale.
Le sanzioni basate sul fatturato
Con il decreto in esame sarà necessario procedere anche a un radicale aggiornamento dei modelli 231. La violazione delle misure restrittive per gli scambi internazionali, infatti, entra a far parte dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con l’introduzione del nuovo articolo 25-octies.2 nel Dlgs 231/2001. Le società rischiano ora sanzioni pecuniarie calcolate in percentuale sul fatturato globale annuo (dall’1% al 5%), superando il vecchio sistema delle quote. A ciò si aggiungono pesanti sanzioni interdittive (fino a sei anni), che possono includere il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione o la revoca di autorizzazioni e licenze funzionali all’attività d’impresa.
Il nuovo quadro normativo richiede un immediato aggiornamento della parte speciale dei modelli 231. Infatti, solo attraverso un corretto risk assesment con la definizione di procedure operative nelle aree a rischio sarà possibile evitare errori. Gli operatori pertanto sono chiamati a svolgere una rigorosa gap analysis dei protocolli esistenti e un aggiornamento delle procedure di screening delle controparti.
In conclusione, il Dlgs 211/2025 impone alle imprese italiane una vigilanza doganale senza precedenti: la conformità ai regimi sanzionatori non è più solo una questione di etica o di rischi amministrativi, ma un pilastro della sicurezza legale e della continuità aziendale.
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