Maggiore accisa sul gasolio anche sulle macchine operatrici se immatricolate e targate

Maggiore accisa sul gasolio anche sulle macchine operatrici se immatricolate e targate

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Di Santacroce Benedetto, Rota Gaetana

La riforma accise esplicita l’esclusione dall’agevolazione della minore accisa dovuta per tutti quei mezzi d’opera gommati abilitati alla circolazione su rete stradale ovvero che risultano immatricolati o targati. Questo è il chiarimento fornito dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) in una informativa del 22 gennaio in risposta a un quesito formulato da diverse associazioni di categoria. 

Con l’approvazione del Dlgs 43 del 28 marzo 2025 che ha recato una revisione delle disposizioni in materia di accise, sono state tra le altre cose riformulate le aliquote di accisa dovute su gasolio e benzina usate come carburante. La ratio della norma risiede nell’avvicinamento delle suddette aliquote in risposta al tema dei sussidi ambientalmente dannosi, con un tempo di attuazione attualmente previsto nel corso di un quinquennio. 

Nel rinnovato corpus normativo ha trovato spazio anche la nuova formulazione riguardante le agevolazioni da riconoscere nel caso di utilizzo di forza motrice con motori fissi permanentemente installati su macchine operatrici semoventi, tipicamente escavatrici, ruspe etc. da utilizzarsi all’interno di un delimitato cantiere o di uno stabilimento, di cui al punto 9 della tabella A del Tua. 

Nello specifico la formulazione adottata riconosce espressamente il lavoro interpretativo già svolto negli anni dall’Adm con la propria documentazione di prassi pubblicata proprio a seguito delle interrogazioni man mano formulate dagli operatori del settore. Sul punto anche la circolare Dogane 13/2025 pubblicata per illustrare le novità del Dlgs, aveva già specificato che l’esenzione riconosciuta alle macchine di cui sopra spetta finché le stesse non sono abilitate alla circolazione su rete stradale pubblica, ovvero immatricolate e targate, lasciando quindi fuori dal novero del beneficio i mezzi d’opera gommati come i carrelli e i mezzi di movimentazione cose se utilizzati su strade pubbliche. 

È stato quindi definitivamente chiarito l’ambito applicativo del beneficio e viene ribadito che, sul tema, la precedente circolare n. 25/D/2011, deve ritenersi definitivamente superata dalla più recente circolare del 2025 per quanto sopra esposto.  Altro punto esaminato nella risposta fornita alle associazioni di categoria riguarda le richieste di chiarimento concernenti le modalità di calcolo del rimborso in relazione alla stessa agevolazioni di cui sopra. 

Sul punto viene chiarito che il Dlgs 43/2025 statuisce (all’articolo 3) che le variazioni in aumento dell’accisa dovuta sul gasolio previste a partire dal primo gennaio 2026 che portano la stessa ad una aliquota pari a euro 672,90 per mille litri non trovano applicazione per il gasolio usato negli impieghi agevolati tra cui quello considerato nella stessa risposta in esame. Di conseguenza, a seguito dell’agevolazione prevista per i soggetti più sopra specificati e rientranti nelle previsioni di cui al punto 9 tabella A del Tua, gli stessi sono tenuti a pagare l’accisa in misura pari al 30% della precedente aliquota fissata in 617,40 per mille litri.

Da cui deriva un calcolo per il rimborso spettante basato sulla differenza tra l’aliquota di accisa vigente al momento dell’acquisto e il 30% di 617,40.

Studio Santacroce & Partners


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