Con cadenza annuale, e precisamente entro il 31 gennaio di ciascun anno (differito al 2 febbraio 2026 in quanto festivo) con riferimento alla precedente annualità, i gestori di piattaforma (con alcuni casi di esclusione ed esonero) sono tenuti a comunicare le informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.
La disciplina nazionale è contenuta nel Dlgs 32/2023, con cui è stata data attuazione alla Dac 7 di cui alla direttiva (Ue) 2021/514, introducendo così lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni comunicate dai gestori, entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le informazioni. Nelle comunicazioni devono essere indicate anche le operazioni che non risultano svolte direttamente dall’utente-venditore: si tratta delle ipotesi in cui le cessioni sono realizzate dal gestore in nome proprio e per conto del venditore, dove cioè utenti-venditori e utenti-acquirenti restano vicendevolmente anonimi.
Soggetti obbligati
L’adempimento è a carico dei gestori di piattaforma, a prescindere dalla forma giuridica assunta, che stipulano un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma, e cioè qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consentono ai venditori di fornire agli utenti, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente.
Le operazioni della piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori, mentre non includono i software che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma.
L’adempimento è escluso solamente per i gestori che, fin dall’inizio e su base annua, sono in grado di dimostrare che l’intero modello di affari della piattaforma gestita non include venditori oggetto di comunicazione, come ad esempio un’entità collegata di un’altra entità se una delle due controlla l’altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un’entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50% del diritto di proprietà nel capitale dell’altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi.
Una persona che detiene più del 50% dei diritti di voto è considerata detentrice del 100%.
Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Il gestore esonerato effettua in ogni caso una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” contenente le seguenti informazioni:
- Stato Membro di residenza;
- Nif;
- Nome;
- Indirizzo.
Venditori esclusi
Non vanno comunicati i dati di venditori che, in via alternativa, sono un’entità statale oppure un’entità con capitale negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari; ciò in quanto generalmente soggette ad altre forme di controllo e di trasparenza.
La comunicazione non comprenderà, inoltre, i venditori per i quali sono state facilitate oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo di interesse: sono esclusi quindi i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero e rispetto ai quali l’Amministrazione fiscale è in grado di verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi sulla base di altre fonti informative esistenti.
Infine, restano esclusi i dati dei piccoli operatori, per i quali, cioè, il gestore della piattaforma abbia intermediato meno di trenta attività nell’arco di un anno e con un importo totale del corrispettivo versato o accreditato non superiore a 2.000 euro.
Al fine di poter fornire la dimostrazione che il suo intero modello di affari è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione, il gestore di piattaforma escluso è tenuto a comunicare le seguenti informazioni, utilizzando i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate:
- Denominazione;
- Codice fiscale;
- Stato Membro di residenza;
- Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’articolo 58 Dpr 600/1973;
- Indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- Attestazione sotto la propria responsabilità del motivo di esclusione;
- Anno per cui si ritiene escluso.
Il gestore di piattaforma escluso espleta tali formalità, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, tra il 1° e il 31 gennaio dell’anno civile successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione.
Il gestore di piattaforma escluso, in caso di modifiche alle informazioni, dovrà provvedere ad aggiornare le stesse senza indugio, utilizzando le medesime modalità ivi previste.
Dati da comunicare e modalità
Per ciascun venditore vanno trasmessi, tra gli altri, i dati anagrafici, il numero di partita Iva, il titolare e l’identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato quanto dovuto, il valore totale del corrispettivo versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato.
I soggetti obbligati trasmettono le informazioni utilizzando i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate. I file sono predisposti secondo il formato XML.
L’agenzia delle Entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono indicati:
- esito positivo;
- esito negativo – scarto.
Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile entro 5 giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.
In caso di esito negativo – scarto, i soggetti obbligati effettuano un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare.
Le comunicazioni di nuovi dati effettuate dopo il termine del 31 gennaio (salvo differimenti), sono considerate tardive.
Le comunicazioni trasmesse tardivamente sono comunque acquisite. Tutte le comunicazioni sono inoltre oggetto di trasmissione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini dello scambio di informazioni.
Sanzioni
L’eventuale omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni oppure la violazione degli obblighi di registrazione unica determinano l’irrogazione di sanzioni amministrative.
La Dac 7 ha riconosciuto discrezionalità agli Stati membri nella scelta della misura delle sanzioni a condizione che le stesse risultino effettive, proporzionate e dissuasive.
Innanzitutto, il gestore che omette di registrarsi presso l’autorità competente di un unico Stato membro subisce una sanzione pecuniaria di 10.000 euro.
In caso di omessa comunicazione delle informazioni necessarie, quali ad esempio identificativo del venditore, giro d’affari maturato online ed eventuali imposte trattenute, al gestore si applica la sanzione di cui all’articolo 10, comma 1, Dlgs 471/1997, e quindi da 2.000 a 21.000 euro, aumentata della metà. La medesima sanzione è ridotta della metà, invece, se la comunicazione è stata inviata ma risulta incompleta o inesatta.
Diviene quindi essenziale comprendere come documentare l’avvenuta realizzazione dei controlli sui venditori che utilizzano la propria piattaforma, così da escludere l’applicazione di trattamenti sanzionatori: in questo senso può essere assolutamente utile l’obbligo imposto ai gestori, e dettato dall’articolo 12, comma 2, Dlgs 32/2023, di conservare i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere sia all’obbligo di adeguata verifica che a quello di comunicazione. Tali dati devono essere mantenuti in conservazione sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono state o avrebbero dovuto essere inviate.
Di certo, occorre avvalersi di un sistema di conservazione certificato a norma, trattandosi di informazioni strutturate e gestite sin dalla loro formazione in modalità esclusivamente elettronica.
L’esclusione ovvero la limitazione di responsabilità a fini sanzionatori sarebbe comunque facilitata laddove, secondo quanto prescritto dall’articolo 12, comma 1, il gestore avesse imposto al fornitore di comunicare i dati necessari inserendo nel contratto una apposita clausola unilaterale. Più precisamente, si sarebbe dovuto prevedere che, a seguito dell’invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, e decorsi 60 giorni dall’invio di quest’ultima, l’eventuale mancata comunicazione da parte del venditore avrebbe determinato la chiusura del suo profilo e l’impossibilità di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma avrebbe potuto trattenere il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non fossero state fornite le informazioni richieste.
Per tornare alla sezione articoli