Rottamazione 5, decadenza dalla seconda rata non pagata

Rottamazione 5, decadenza dalla seconda rata non pagata

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Si decade dalla rottamazione quinquies dalla seconda rata non pagata. È uno degli aspetti chiariti dagli esperti dell’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) che hanno partecipato al forum online «Forum lavoro/fiscale» organizzato dalla fondazione studi Consulenti del lavoro nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio. È stato sottolineato che la mancata corresponsione della seconda rata alla scadenza comporta la decadenza dal piano di rateizzazione, non essendo ammessa alcuna tolleranza di cinque giorni per il ritardo nei pagamenti. 

Quindi è vero, che a differenza della rottamazione quater, il contribuente non decade più a causa dell’omissione di un’unica rata ma è escluso dal beneficio solo in caso di omesso versamento dell’intero importo in caso di pagamento non rateale ovvero di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata. Tuttavia, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive comporta la decadenza automatica dalla rottamazione con perdita dell’efficacia della definizione. Pertanto, il contribuente può tollerare una sola inadempienza nel corso dell’intero piano di ammortamento; la seconda omissione, indipendentemente dalla collocazione temporale, è causa di decadenza.

Altro chiarimento ha riguardato gli effetti dalla decadenza dalla nuova rottamazione. Non è consentito al contribuente accedere nuovamente alla rateizzazione ordinaria ex articolo 19 del Dpr 602/73, con riferimento ai carichi oggetto della definizione. Tale preclusione rende evidente la necessità di valutare con estrema prudenza l’adesione alla procedura e la sostenibilità del piano di pagamento, poiché la decadenza comporta un significativo irrigidimento delle possibilità di gestione del debito residuo. 

Gli esperti di Ader ribadiscono che è consentito presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata anche con riferimento a carichi per i quali sia già stata concessa una ordinaria dilazione di pagamento, purché tali carichi rientrino nel perimetro oggettivo della definizione previsto dalla norma. In presenza di una rateizzazione già attiva, la normativa stabilisce che: 

  • dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione quinquies, l’obbligo di pagamento delle rate del piano ordinario è sospeso;
  • e tale sospensione opera fino alla scadenza prevista per il pagamento della prima rata della definizione agevolata, fissata al 31 luglio 2026.

Pertanto, fino a tale data, il contribuente non è tenuto a versare le rate del piano di dilazione ordinaria riferite ai carichi per i quali è stata richiesta la definizione agevolata. Successivamente alla scadenza del 31 luglio, Ader provvede a riprogrammare il piano di rateizzazione originario, decurtando dal piano le cartelle e gli importi inclusi nella definizione agevolata. Nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione di adesione e il 31 luglio, il contribuente può procedere al pagamento delle rate relative a cartelle non inserite nella definizione agevolata, utilizzando il servizio «Paga online» disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate Riscossione ed indicando il numero della cartella e il numero di rate che intende versare. 

Altro aspetto trattato dagli esperti ha riguardato il rapporto tra rottamazione quater e quinquies. Viene ribadito che possono fruire della rottamazione quinquies solo coloro i quali al 30 settembre 2025 sono decaduti dalla rottamazione quater. In secondo luogo la riammissione alla definizione agevolata, anche con riferimento alla rottamazione quater, opera esclusivamente entro i limiti dell’ambito applicativo stabilito dalla nuova norma. Quindi non tutte le cartelle precedentemente definibili lo sono anche nell’attuale procedura.

Studio Santacroce & Partners


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