Disallineamenti tra cassa e Pos al test delle Entrate

Disallineamenti tra cassa e Pos al test delle Entrate

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Dal 1° gennaio 2026 obbligo di indicare la tipologia di pagamento ricevuto, se in contanti o in elettronico, al rilascio del documento commerciale, e collegamento logico tra RT - registratore telematico e strumento di pagamento elettronico utilizzato: questi i due adempimenti richiesti agli esercenti, con specifiche sanzioni in caso di violazione. 

Corrispettivi e pagamenti elettronici

Dal 1° gennaio 2026, il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato dall’articolo 1, commi da 74 a 77 della legge n. 207 del 2024 (legge di Bilancio 2025), prevede innanzitutto che venga assicurata la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico. Di fatto, all’atto della vendita e di certificazione del corrispettivo, occorre indicare la modalità di pagamento, se in contanti o elettronica. 

Il secondo obbligo consiste nel collegare lo strumento hardware o software, mediante il quale i pagamenti elettronici sono accettati, con il dispositivo di registrazione fiscale. Il collegamento, come indicato dal provvedimento direttoriale n. 424470/E del 31 ottobre 2025, è di tipo logico e non fisico: utilizzando un servizio online ad hoc, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà associare la matricola del registratore telematico, già censito in Anagrafe Tributaria, ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. 

Come operare

Potrebbero risultare dei disallineamenti a valle dell’incrocio tra i dati dei pagamenti elettronici, memorizzati puntualmente e trasmessi in maniera aggregata tramite il dispositivo di certificazione fiscale, e quanto invece comunicato dagli intermediari finanziari, sulla base dell’incassato tramite Pos o attraverso le apposite app di pagamento. In questi casi, le Entrate potrebbero procedere all’invio di apposite lettere di compliance anche tenendo conto delle risultanze delle attività di analisi del rischio già realizzate a partire dal periodo di imposta 2022: grazie alla disponibilità dei dati dei Pos, e secondo le regole stabilite con il provvedimento direttoriale n. 352652/E del 3 ottobre 2023. Esistono infatti delle situazioni, già conosciute e valutate dal fisco, che, fisiologicamente, presentano una non perfetta coincidenza tra l’incassato elettronico e il certificato fiscale: si pensi ai contribuenti che hanno due flussi distinti, uno solo dei quali deve essere certificato fiscalmente tramite RT; esempio quello dei tabaccai obbligati a ricevere, ove richiesto dal cliente, pagamenti elettronici per le cessioni di sigarette, generi soggetti a monopolio, valori bollati e postali i quali tuttavia non devono essere documentati con scontrino elettronico. Analogamente gli impianti di distribuzione di carburanti che potrebbero esercitare vendite di commercio al minuto al punto di ristoro presente nell’area di servizio. 

Altro caso quello degli operatori, come ad esempio i professionisti che, seppure obbligati a garantire il pagamento elettronico da parte del cliente, emettono solamente fatture elettroniche. In tutti questi casi non si dovrebbero neppure ricevere lettere di compliance. Potrebbero al contrario verificarsi anche situazioni non considerate in precedenza dalle Entrate. Si pensi alle ipotesi dei Pos stand-alone, cioè a strumenti di pagamento non collegati ad un RT o ad un server RT perché utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette a certificazione, come vendite online o per ricevere quote sociali; analogamente i Pos misti, utilizzati cioè sia per pagamenti soggetti ad obblighi di certificazione che per quelli esenti ricevuti a fronte di utenze, acquisti online o quote sociali. In tutti questi casi, a fronte della ricezione di lettere di compliance, dovrebbe essere sufficiente giustificare la prima volta il disallineamento. In caso invece di mancato collegamento diretto tra strumenti di pagamento elettronico e RT, eventuali errori commessi in sede di rilascio del documento commerciale e sulla modalità di pagamento ricevuto dovrebbero essere giustificati. 

Sarebbe utile seguire le indicazioni prescritte dalle specifiche tecniche per i server RT, e quindi predisporre, e conservare elettronicamente, sia un rapporto finanziario di giornata, con totale di corrispettivi e incassato per tipologia di pagamento, sia un report di dettaglio con quadratura e verifica dei corrispettivi.

Studio Santacroce & Partners


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