Gestione semplificata degli imballaggi con “Tipo Documento” TD27. La gestione degli imballaggi trova il suo codice-tipo-documento che deve essere utilizzato per l’emissione dell’autofattura o «fattura globale», prevista dal Dm 11 agosto 1975 per gli imballaggi non restituiti, consegnati con «patto di resa».
L’agenzia delle Entrate, in occasione della manifestazione di Telefisco che si è tenuta il 5 febbraio 2026, ha individuato quale tipo di documento bisogna inviare allo Sdi nel caso in cui la società abbia optato per l’applicazione della procedura semplificata prevista dall’articolo 1, punto 4) del Dm 11 agosto 1975. In particolare, la norma individua le modalità ed i termini per l’emissione delle fatture relative a cessioni di imballaggi e recipienti non restituiti secondo le pattuizioni contrattuali.
Ai fini Iva la disciplina della cessione di imballaggi varia a seconda che sia stata o meno pattuita la resa degli stessi. Qualora gli imballaggi siano ceduti insieme alla merce che contengono, senza pattuirne la resa, la cessione degli stessi ha natura di operazione accessoria e segue le regole dell’operazione principale; qualora, invece, sia espressamente pattuita la resa, il valore dell’imballaggio va indicato in fattura ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 4), del decreto Iva. Nel caso in cui il cessionario violi il patto di resa, ossia non adempia all’obbligo di restituire l’imballaggio nel termine prestabilito dalle parti e comunque se sono trascorsi oltre 12 mesi dalla consegna dello stesso, la cessione degli imballaggi non restituiti diventa operazione imponibile ai fini Iva. Ebbene, in questo caso, anziché procedere alla periodica emissione della fattura nei confronti di ciascun cessionario, il cedente può emettere un’unica fattura entro il 31 gennaio di ciascun anno relativa alle cessioni di imballaggi e recipienti non restituiti, a condizione di osservare gli adempimenti individuati dal Dm del 1975, quali: l’annotazione in apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39 del decreto Iva delle consegne e delle restituzioni dei recipienti e degli imballaggi; la determinazione del quantitativo di imballaggi da assoggettare ad imposta, determinato per differenza, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso; il riferimento al Dm 11 agosto 1975 nella fattura, in luogo dell’indicazione di ciascun cessionario.
Sul punto, considerando che le specifiche tecniche della fatturazione elettronica impongono l’indicazione dei dati anagrafici del cessionario/committente, l’Agenzia ha chiarito che le disposizioni del Dm dell’11 agosto 1975 possono essere rispettate con l’emissione di un’ autofattura “Fattura per auto-consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” con “Tipo Documento” TD27 riportando i dati del cedente anche nel campo del cessionario e nel campo 2.1.1.11 l’annotazione degli estremi del decreto. Come tutti i documenti TD27, l’autofattura va annotata nel solo registro delle fatture emesse. A seguito della eventuale restituzione degli imballaggi dopo l’emissione della suddetta «fattura globale», può essere emessa una nota di accredito utilizzando il consueto codice “Tipo Documento” TD04. Si ritiene che anche in questo documento debba essere indicato nel campo relativo al cessionario l’emittente stesso e che questa nota di credito debba essere registrata solo nel registro delle fatture emesse, a storno del TD27 da rettificare. Si badi tuttavia che, nell’ambito della gestione degli imballaggi, l’agenzia delle Entrate, con la risposta n. 76 del 2025 aveva avuto modo di chiarire che riguardo al regime da applicare all’eventuale autofattura emessa in riferimento ai pallet di legno, occorre ricordare che per tali beni è prevista l’applicazione del reverse charge. Pertanto, sia in caso di esplicita rivendita ’’autonoma’’ di pallets da parte dell’impresa cedente sia in caso di mancata restituzione da parte dell’impresa cessionaria, vanno rispettati gli obblighi di fatturazione seguendo il regime dell’inversione contabile di cui all’art.74, comma 7, del Dpr 633/1972. L’Agenzia chiarisce quindi che per la gestione dei pallets non può trovare applicazione il sistema dell’autofattura tracciato dal citato decreto ministeriale dell’11 agosto 1975 (tranne in alcune ipotesi espressamente riconosciute dalla stessa amministrazione finanziaria). Per i pallets la Legge n. 182/2025, ha modificato dal 18 dicembre 2025 gli artt. 17-bis e 17-ter del DL 21/2022, introducendo il sistema di interscambio di pallet.
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