Onlus: confermata l’esenzione Iva anche nel periodo di transizione verso il Terzo settore. Questo il primo chiarimento reso dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2026.
Il quesito avanzato da una Onlus intenzionata ad iscriversi nel Registro del terzo settore verteva sulla possibilità di continuare a fruire del regime di esenzione Iva anche nel periodo 2026 in attesa del perfezionamento dell’iscrizione nel Runts. Sul punto, l’agenzia delle Entrate correttamente ribadisce che l’esenzione Iva possa trovare applicazione senza soluzione di continuità laddove la Onlus presenti l’istanza di iscrizione al Runts entro il 31 marzo. Un ragionamento, quello dell’Amministrazione finanziaria, condivisibile e che muove dall’interpretazione letterale dell’articolo 34 del Dm 106/2020. Tale disposizione, infatti, consente alle Onlus, una volta completata la procedura di iscrizione al Registro, di acquisire la qualifica di Ets retroattivamente (ovvero a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025). Ne deriva, quindi, la possibilità di applicare in continuità non solo il regime di esenzione Iva, ma anche i regimi di favore previsti ai fini delle imposte dirette. Questo significa che il perfezionamento della domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, mediante il deposito di atto costitutivo, statuto adeguato e ultimi due bilanci approvati secondo gli schemi ministeriali, sarà fondamentale per garantire la continuità fiscale.
Per le Onlus, con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta rilevante decorre dal 1° gennaio 2026, con la conseguenza che già da tale data possono trovare applicazione sia il regime Iva sia quello delle imposte dirette previsto per gli Ets.
Discorso diverso per le Onlus che hanno un esercizio che non coincide con l’anno solare. Pensiamo, ad esempio, a un ente che opera nel settore della formazione con esercizio 1° settembre 2025- 31 agosto 2026. In questa ipotesi, il regime fiscale Onlus continuerà a trovare applicazione fino all’inizio del nuovo periodo di imposta. Con la conseguenza che la transizione verso il regime Ets, anche ai fini Iva, slitta al 1° settembre 2026, senza soluzione di continuità.
Quanto all’ambito oggettivo dell’esenzione, è opportuno rilevare che il riferimento resta alle modifiche apportate all’articolo 10 del Dpr 633/1972, anche a seguito degli interventi correttivi del dlgs 186/2025, con particolare riguardo ai numeri 12),15), 19), 20) e 27-ter. Per la maggior parte delle operazioni previste dall’articolo 10 citato il richiamo alle Onlus viene sostituito con enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme del titolo V, del libro V del codice civile. Unica eccezione l’ipotesi di cui all’articolo 10, n. 15 del Dpr 633/1972 che richiama l’intera platea degli Ets.
Un possibile profilo critico da evidenziare riguarda, invece, le Onlus che non potranno iscriversi perché prive dei requisiti come, ad esempio, il controllo pubblico. In tal caso, l’esenzione Iva non potrà essere applicata in continuità, ma dovrà essere valutata caso per caso verificando la eventuale sussistenza dei requisiti previsti dalle ipotesi di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972. Pensiamo al caso, di una Onlus che svolge prestazioni di ricovero e cura (articolo 10 n. 19). In questo caso, l’ente potrà continuare a fruire dell’esenzione laddove sia inquadrabile nel perimetro di «casa di cura convenzionata». Discorso diverso invece per le Onlus che non presenteranno istanza di iscrizione entro il 31 marzo oppure che vedranno respingere la richiesta inoltrata nei tempi per carenza dei presupposti richiesti dal Dm 106/2020 (mancanza di adeguamento statutario, mancato deposito degli ultimi due bilanci in linea con gli schemi ministeriali).
In questa circostanza , occorrerà valutare attentamente le conseguenze derivanti dal mancato ingresso nel Runts qualora l’ente abbia applicato l’esenzione Iva confidando nell’iscrizione. In tal caso, come precisato dall’agenzia delle Entrate, sarà necessario procedere alla rettifica delle fatture già emesse fatta eccezione ovviamente la circostanza in cui l’attività svolta risulti esente per il rispetto degli ulteriori presupposti soggettivi richiesti dall’articolo 10 del DPR 633/72.
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