Non imponibili Iva le prestazioni di trasporto internazionale realizzate in tutta la catena di fornitura per beni in esportazione, importazione e transito. È questa l’interpretazione della modifica normativa intervenuta nell’articolo 9, comma 3 del decreto Iva da parte del Dlgs 186/2025 auspicata da Assonime.
Con la circolare n. 3 del 26 febbraio 2026, l’Associazione si occupa del tema relativo ai profili Iva dei servizi internazionali relativi al trasporto di beni in esportazione, transito o importazione.
La norma Iva che si occupa della non imponibilità di detti servizi ha subito negli ultimi anni diversi interventi normativi che hanno generato non pochi dubbi interpretativi. Al fine di conformarsi alla lettura della corte di Giustizia Ue che, con la sentenza relativa alla causa C-288/16, aveva affermato l’applicabilità del regime di non imponibilità ai soli trasporti resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni trasportati, il legislatore nazionale, nel 2021, ha introdotto il comma 3 all’articolo 9 del decreto Iva, che esclude dal beneficio della non imponibilità i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore e dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di spedizione.
Per dirimere dubbi interpretativi sulla modifica normativa, l’agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E/2022, ha riconosciuto l’applicabilità del regime di non imponibilità alle ipotesi in cui il proprietario della merce ha conferito un mandato senza rappresentanza per la conclusione del contratto di trasporto, mentre l’ha esclusa nei casi in cui vengono sottoscritti contratti di subtrasporto o subvezione, in cui figura come committente un soggetto che a sua volta riveste il ruolo di vettore nei confronti del proprietario della merce. Con il Dlgs 186/2025 il comma 3 dell’articolo 9 è stato ampliato, estendendo il regime di non imponibilità ai servizi di trasporto, includendo quelli resi da intermediari.
Secondo Assonime, la parola “intermediario” dovrebbe comprendere tutti gli operatori che si pongono all’interno di una catena di prestatori, nella quale il primo soggetto esegue la prestazione, non direttamente al beneficiario del servizio, ma ad un committente che, a sua volta, rende il servizio a tale beneficiario o ancora ad un soggetto interposto. In questo modo, il beneficio della non imponibilità sarebbe operante in tutti i casi in cui il beneficiario del trasporto sia l’esportatore e l’importatore, prescindendo dal fatto che il rapporto giuridico intercorra tra il vettore e un altro soggetto incaricato dall’esportatore o dall’importatore.
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