I momenti doganali dell’importazione, dell’esportazione e del transito determinano, ai fini dell’accisa, una serie di effetti e di adempimenti che devono essere preventivamente valutati da chi spedisce o riceve le merci, per evitare il loro blocco alla frontiera o un esborso anticipato dell’imposta.
Le riforme delle accise che si sono susseguite tra il 2021 (Dlgs 180/2021) e il 2025 (Dlgs 43/2025) e le nuove regole di digitalizzazione attuate per la circolazione dei prodotti sottoposti alla specifica imposta (prodotti energetici, alcoli e tabacchi) hanno, di fatto, ridisegnato gli obblighi degli operatori interessati, imponendo una sempre maggiore attenzione nella predisposizione dei documenti che accompagnano la spedizione e la ricezione.
In particolare, il Testo unico sulle accise (Dlgs 504/1995), già nelle definizioni e poi nella regolamentazione degli adempimenti, mette bene in evidenza come il regime doganale dei beni non unionali o dei beni unionali svincolati per l’esportazione, o vincolati al transito esterno, vada disciplinato in modo indipendente dalle regole sulle accise, in quanto tali beni non sono ancora entrati nel territorio comunitario oppure ne sono già “usciti”.
L’ingresso dei beni
Distinguendo i due flussi in entrata e in uscita la considerazione dell’indipendenza diviene ancora più chiara. Un bene non unionale è sottoposto alle regole del Codice doganale dell’Unione (Cdu), fino a che non viene importato. In effetti, l’importazione costituisce uno dei fatti generatori dell’imposta.
Attenzione, però: i medesimi effetti dell’importazione si verificano al momento dello svincolo irregolare da un regime doganale dei beni non unionali. In quest’ultimo caso il debitore dell’imposta – oltre a colui che viene definito tale dalle regole del Cdu (articolo 77 del regolamento Ue 952/2013), vale a dire il dichiarante o il soggetto importatore per il quale viene presentata la dichiarazione in dogana – è in solido chiunque abbia partecipato a tale ingresso, secondo l’articolo 2, comma 4, lettera c), del Testo unico.
Quindi il primo momento di attenzione e di analisi preventiva delle prescrizioni sulle accise da valutare per le merci non unionali è rappresentato proprio dalla presentazione della dichiarazione doganale d’importazione. In questo momento, in cui l’accisa diviene esigibile, l’operatore ha diverse soluzioni da considerare: in primis, può vincolare i beni a un regime sospensivo con invio degli stessi (quando previsto) a un deposito fiscale, oppure deve provvedere al pagamento dell’imposta. Nel caso in cui l’invio avvenga in sospensione, una figura determinante è quella dello speditore registrato, che deve rispettare le rigide regole di circolarizzazione sia in termini di garanzia che di documentazione digitale (e-DAA).
Gli effetti liberatori
Se con l’importazione nasce il debito d’imposta, con l’esportazione o con il vincolo delle merci al transito esterno la vigilanza fiscale viene meno e con essa il relativo obbligo di assoggettamento ad accisa, ovvero il diritto al rimborso di quella già assolta. Anche qui, però, risultano importanti i documenti che accompagnano la merce nella circolazione e i relativi adempimenti. In particolare, il momento in cui gli effetti liberatori si verificano è quando i beni lasciano il territorio unionale e tale partenza, in base all’articolo 6 del Testo unico, è certificata dall’ufficio doganale con la redazione della nota di esportazione.
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