Bonifici da indicare come pagamenti elettronici, anche se non transati a mezzo Pos, e rilevazione delle mance ai dipendenti come non soggette con codice natura N2: l’integrazione dei dati ritraibili tra Pos e Rt non è limitata al mero collegamento logico da realizzarsi tramite la procedura web disponibile dal 5 marzo 2026, ma si fonda su una gestione coordinata delle informazioni nel rispetto delle regole fiscali.
I chiarimenti forniti nel tempo dalle Entrate così come le informazioni ritraibili dalle specifiche tecniche sulla gestione dei corrispettivi, accompagnati dal completamento delle procedure di collegamento logico tra Pos e Rt potrebbero permettere infatti di degradare da anomalia rilevante e sanzionata a mero scostamento contabile e operativo, le eventuali differenze tra l’ammontare degli incassi giornalieri, documentati come elettronici con Rt, rispetto all’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti di pagamento.
Attraverso il corretto inquadramento dell’operazione sotto il profilo documentale possono essere mitigati, se non esclusi del tutto, i rischi di commettere violazioni rilevanti ai fini della compliance fiscale. Una delle situazioni che si presenta con assoluta frequenza riguarda i pagamenti ricevuti mediante bonifico a fronte di prestiti finalizzati nell’ambito del credito al consumo. Si tratta di quelle tipologie di finanziamento, concesse da istituti di credito o società finanziarie, richiesti direttamente dal cliente presso il punto vendita e finalizzati proprio all’acquisto di un prodotto o servizio specifico.
A differenza di altri tipi di prestiti, in cui il cliente ottiene una somma di denaro da usare liberamente, con il prestito finalizzato il controvalore del finanziamento viene erogato direttamente al venditore, che riceve il pagamento del bene acquistato, mentre il cliente ottiene il bene e restituisce la somma a rate. L’importo finanziato è accreditato direttamente al punto vendita, non al cliente. Il bonifico bancario ricevuto rientra comunque nel novero dei pagamenti c.d. elettronici, come indicato dalle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022. Andrà memorizzato come tale e non come ammontare non riscosso a prescindere dall’effettiva disponibilità delle somme sul conto dell’esercente. Non troverà naturalmente corrispondenza sul transato elettronico comunicato dagli acquirer in quanto non percepito a mezzo Pos.
Altri scostamenti potrebbero riguardare le mance ai dipendenti corrisposte dai clienti a mezzo elettronico tramite il Pos del datore di lavoro: in questa situazione, il dato del pagamento elettronico viaggia attraverso il Pos.
Tuttavia, l’emissione del documento commerciale da parte dell’esercente, con indicazione separata della quota parte corrisposta a titolo di mancia come operazione non soggetta con codice natura N.2., giustifica lo scostamento.
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