Pacchetto Vida, per l’Italia adeguamento in due tempi

Pacchetto Vida, per l’Italia adeguamento in due tempi

CONDIVIDI SU

Di Mastromatteo Alessandro

Definito il percorso di adeguamento dell’Italia al pacchetto comunitario Vida - Vat in the digital age: la legge di delegazione europea, appena licenziata dal Parlamento, impegna formalmente il Governo a dare attuazione, entro le scadenze prestabilite, ai tre pilastri della riforma unionale, ossia economia delle piattaforme, Svr (Single vat registration) e Drr, includendovi anche l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intra-unionali. 

L’Italia si prepara così alla sfida digitale con una strategia a due tempi: alla riorganizzazione sistematica dell’attuale corpo normativo, in vigore dal 1° gennaio 2027 con il nuovo Testo unico in materia Iva (Dlgs 10/2026), seguirà un’integrazione progressiva nella normativa nazionale delle regole Vida secondo le scadenze dettate dall’Ue. 

Entro il 31 dicembre 2026 dovranno intanto essere recepite le regole sulla responsabilità per l’assolvimento dell’Iva nelle transazioni facilitate da piattaforme digitali e marketplace, considerati fornitori presunti quando agevolano vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro o cessioni intra-Ue da parte di soggetti non stabiliti. A ciò si accompagnerà anche la soppressione graduale del regime di call-off stock con termine ultimo fissato al 30 giugno 2029, a favore di regimi più moderni basati sullo sportello unico e su procedure digitali centralizzate. 

 

Svr ed economia delle piattaforme 

Entro il 30 giugno 2028, andranno adottate le regole nazionali secondo cui, in caso di trasferimento di beni propri, gli operatori potranno adempiere agli obblighi Iva tramite un unico Stato membro di identificazione, evitando registrazioni multiple nei Paesi di destinazione. Si estende così il regime Oss rendendosi necessario, dal punto di vista tecnico, un aggiornamento dei portali telematici per permettere di dichiarare, tramite sportello Oss, operazioni che prima richiedevano una partita Iva estera. 

Con la stessa scadenza di giugno 2028, dovranno essere recepite le regole sull’economia delle piattaforme estendendo il modello del «fornitore presunto» alle piattaforme digitali che facilitano operazioni di trasporto passeggeri su strada e di locazione di alloggi a breve termine. In questo caso, si interverrà probabilmente nel Testo unico Iva individuando nella piattaforma il soggetto passivo che deve versare l’imposta quando il prestatore effettivo non comunica il proprio numero di identificazione Iva perché, ad esempio, non soggetto a imposta, e non dichiara al gestore del marketplace l’intenzione di addebitare l’imposta. 

La piattaforma potrà utilizzare il regime Oss per dichiarare e versare l’Iva dovuta in tutti gli Stati membri tramite un unico portale. 

E-fattura e Drr 

Entro il 30 giugno 2030 si dovrà implementare la reportistica richiesta come Drr per le operazioni attive e passive intra-unionali, oltre a rendere pienamente operativo l’obbligo di fatturazione elettronica intra-Ue usando formati conformi allo standard En 16931.  Attualmente per l’emissione della fattura immediata per le operazioni domestiche, gli operatori hanno un termine di 12 giorni: entro il 2030 andrà ridotto a 10 giorni per le operazioni intra-Ue, per permettere il reporting in tempo reale. 

Quanto al percorso sostanziale da pianificare e realizzare, gli interventi incideranno e impatteranno soprattutto sull’infrastruttura regolamentare e tecnologica che oggi informa il sistema di fatturazione elettronica domestica, che dovrà non solo entro il 30 giugno 2030 integrare la fornitura dei dati delle operazioni intra-unionali secondo un formato e una sintassi comune a livello Ue, ma anche superare, entro il 1° gennaio 2035, l’attuale meccanismo di validazione preventiva di fatture strutturate scambiate tra gli operatori commerciali per le transazioni domestiche.

 

}