Scarto delle fatture elettroniche se, in assenza della partita Iva, viene indicato il codice fiscale del Gruppo Iva e non quello del singolo partecipante che ha effettuato l’acquisto; indicazione nel blocco AltriDatiGestionali dei compensi fatturati e rientranti nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico.
Queste le principali novità di derivazione fiscale contenute nella nuova versione 1.9.1. delle specifiche tecniche sulla e-fattura utilizzabili dal 15 maggio 2026 in sostituzione dell’attuale documento applicato da aprile 2025.
Altri aggiornamenti riguardano invece più direttamente l’operatività dei service provider, interessati sia alle nuove procedure di accreditamento dei canali Web Service e Sftp per la trasmissione e ricezione dei documenti tramite SdI, sia alla possibilità di richiedere sino a 300 codici destinatario per la ricezione, rispetto agli attuali cento.
Nonostante la nuova versione delle specifiche tecniche non li richiami espressamente, per gli operatori della filiera agro-alimentare resta l’obbligo di indicare, nel blocco AltriDatiGestionali, i codici identificativi Cun di ciascun prodotto. L’elenco aggiornato dei codici è stato pubblicato dal Masaf (ministero dell’Agricoltura) il 31 marzo 2026 e comprende ora anche il grano duro, oltre a uova e conigli, tagli di carne suina, grasso e strutti.
Con il nuovo codice errore 00327, il sistema di Interscambio scarta la fattura quando, nei dati anagrafici del cessionario/committente, è assente, perché non valorizzata, la partita Iva del Gruppo mentre, nel campo , è stato indicato il Cf, codice fiscale, del gruppo Iva e non quello di uno dei soggetti partecipanti.
L’articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 6 aprile 2018, in materia di gruppo Iva, prevede infatti che, ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del gruppo, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita Iva del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente.
Di conseguenza, il Cf da inserire nel campo non è quello del gruppo Iva (che tecnicamente coincide con la sua partita Iva), ma sempre e solo quello del singolo partecipante che ha effettuato l’acquisto per conto del Gruppo stesso.
Quando la sezione non è valorizzata, lo SdI non può identificare il gruppo Iva tramite la partita Iva e deve fare affidamento esclusivo sul Cf. Se il Cf riportato è quello del Gruppo, il documento è privo di un elemento identificativo idoneo del reale cessionario/committente, in violazione dell’articolo 21, comma 2, lett. e) e f), del dpr 633 del 1972.
Nei limiti della soglia di 15 mila euro annui, i compensi rientranti nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico, secondo l’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021, sono esclusi dalla base imponibile fiscale.
All’interno del blocco AltriDatiGestionali, il campo TipoDato va valorizzato con la stringa “ESENZSPORT”: l’emittente segnala così formalmente che il corrispettivo indicato in fattura si riferisce al lavoro sportivo dilettantistico consentendo allo SdI di identificare automaticamente il regime di non imponibilità applicato.
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