Stop alle liti sull'Iva autofatturata

Stop alle liti sull'Iva autofatturata

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Per effetto della sentenza Equoland della Corte di giustizia Ue, le dogane non possono più richiedere l'imposta già assolta con autofattura, né applicare sanzioni sproporzionate. Il principio dichiarato dai giudici di Lussemburgo nella causa C-272/13 ha avuto effetti dirompenti nel panorama processuale e procedimentale nazionale, ora accolti dalla stessa agenzia delle Dogane con la circolare 16/D del 20 ottobre 2014. Gli spunti di riflessione sono molteplici e gli esiti del nuovo sistema normativo e di prassi che si va ora delineando potranno estendersi ulteriormente, con evidenti vantaggi per gli operatori impegnati negli scambi internazionali.

Il contenzioso

La questione nasce da un contenzioso nazionale in materia di irregolare utilizzo di un deposito Iva, in cui in discussione era la posizione dell'amministrazione nazionale, la quale non riconosceva come comunque assolta l'Iva corrisposta dall'importatore, anche se non direttamente in dogana, per il tramite del meccanismo del reverse charge. Ebbene, per la Corte di giustizia europea la disciplina comunitaria in materia di Iva, salva l'ipotesi di frode, non consente a uno Stato membro di chiedere il pagamento dell'imposta all'importazione qualora la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo. Di più: la Corte ha altresì osservato che un versamento tardivo dell'Iva costituisce, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, solo una violazione formale, come tale sanzionabile negli stretti limiti del principio di proporzionalità.

L'agenzia delle Dogane

Attesi gli effetti importantissimi della questione, sul tema è ora intervenuta, dopo aver consultato l'avvocatura generale dello Stato, l'agenzia delle Dogane che ha affrontato con completezza l'intera questione, sia con riferimento ai contenziosi in essere, sia ai futuri accertamenti.

I giudizi in corso

Ebbene, la posizione dell'amministrazione è ora chiara: per i giudizi in corso, laddove non siano emersi profili di frode a danno dello Stato, gli uffici provvederanno ad annullare in autotutela gli atti di revisione dell'accertamento relativamente alla pretesa dell'Iva gravante sui beni non introdotti fisicamente nel deposito Iva, ma ivi contabilmente registrati a cura del depositario, per i quali l'imposta sia stata assolta nei modi previsti dall'articolo 50-bis del decreto legge 331/93. Ancora, le Dogane proseguiranno invece il contenzioso limitatamente alla pretesa azionata a titolo di sanzione, rideterminando in via di autotutela l'importo della stessa.

Gli accertamenti futuri

Per gli accertamenti futuri, analogamente, sarà poi compito degli uffici accertare l'effettiva esistenza di «tentativi di frode o di danno al bilancio dello Stato», valutando nel complesso le modalità di svolgimento dell'operazione e il comportamento tenuto dai diversi attori del processo.

Le sanzioni

Le Dogane ritengono infine di poter confermare che la sanzione applicabile è quella prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/97, con le riduzioni ivi contemplate in caso di tempestiva regolarizzazione, anche se la scelta di questa disposizione, attenendo a fattispecie di riscossione, rimane ancora molto controversa e per molti versi contestabile.

Il limite

Oltre a ciò, rimane però la profonda criticità dovuta alla volontà delle Dogane di ridurre formalmente i principi della sentenza Equoland alle sole ipotesi di irregolarità connesse all'utilizzo del deposito Iva, mente invece il campo di azione della decisione della Corte, sotto il profilo doganale, è ben più ampia. Molto chiaramente, il riferimento è, ad esempio, agli accertamenti in materia di diritti di licenza, intangibles o know-how, quando questi concorrono a formare la base imponibile doganale. In relazione a tali costi, salva l'ipotesi di frode, per effetto della sentenza Equoland e del principio di neutralità dell'imposta appare chiaro come non possa essere pretesa la relativa Iva in dogana ove questa sia stata regolarmente assolta o autofatturata dall'importatore.

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