Il cantiere è aperto e punta sulle semplificazioni per ridurre i tempi di gestione e di erogazione dei crediti Iva verso imprese e professionisti. Ancora oggi, infatti, la tempistica e i limiti legislativamente imposti rallentano e ostacolano non poco la fruizione degli specifici crediti che spettano ai contribuenti in ragione della tipologia di operazioni commerciali realizzate. In effetti, il meccanismo dell'imposta sul valore aggiunto crea, per alcune tipologie di attività economiche, in modo del tutto fisiologico, una massa di crediti che devono, per consentire il corretto e efficiente funzionamento dell'impresa, essere fruiti in modo tempestivo e costante. Tutte le riforme realizzate nella specifica materia negli ultimi anni, pur perseguendo analoghe finalità di semplificazione sono state fortemente influenzate dalla preoccupazione di evitare che attraverso la richiesta di rimborsi o l'utilizzo di crediti si realizzassero pericolosi fenomeni di evasione fiscale. Quello che bisogna realizzare è un corretto equilibrio tra le esigenze delle imprese di fruire in tempi rapidi dei propri crediti e la necessità di introdurre limiti temporali e operativi diretti a evitare l'illegittima utilizzazione dei suddetti crediti.
La riduzione dei tempi di rimborso è stata perseguita attraverso diversi strumenti. In primo luogo, con l'innalzamento della soglia di compensazione orizzontale che dal 2014 (art. 9, comma 2 del Dl 35 dell'8 aprile 2013) è passata da 516.000 a 700.000 euro. A dire il vero l'innalzamento era stato autorizzato già dal 2010 a seguito dei correlati limiti che erano stati introdotti per fruire delle compensazioni del credito Iva annuale introdotti dal Dl 78/2009. Nel frattempo, la direttiva 2008/9/CE (recepita in Italia con il Dlgs 10/2010) ha previsto l'introduzione in tutta l'Unione europea di una procedura informatica automatizzata per la richiesta di rimborso dei non residenti per l'Iva pagata in Stati membri diversi da quello di stabilimento. La procedura aveva lo scopo, tra l'altro, di ridurre i tempi di erogazione dei rimborsi sia prevedendo la possibilità di presentare istanze trimestrali sia attraverso il meccanismo di presentazione dell'istanza tramite il proprio stato di stabilimento con lo scopo che quest'ultimo con maggiore precisione e affidabilità potesse realizzare alcune verifiche preliminari di ammissibilità dell'istanza stessa.
La tempistica
Per quanto riguarda la tempistica, i rimborsi Iva annuali nazionali richiesti in sede di dichiarazione devono (secondo la vigente disposizione dell'art.38 bis) essere effettuati entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione stessa (secondo lo schema di decreto di semplificazione entro 3 mesi dalla presentazione effettiva della dichiarazione); per quanto riguarda, invece, i rimborsi presentati dai non residenti il rimborso, in forza delle regole comunitarie, deve avvenire entro 4 mesi dalla presentazione dell'istanza (ovvero 8 mesi se lo Stato a cui si chiede il rimborso chieda delle informazioni aggiuntive allo Stato di stabilimento).
Sempre nella logica di ridurre i tempi di rimborso dei crediti Iva l'Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E/2014 ha previsto una specifica procedura istruttoria per velocizzare i rimborsi per tutte quelle operazioni che presentano un ridotto livello di rischio anche in relazione alla correttezza dimostrata nel tempo dalle imprese che lo richiedono.
In effetti, già l'art. 5 ter del Dl 1/2012 che ha trovato attuazione con il regolamento del Mef n. 57 del 20 febbraio 2014, prevede l'attribuzione all'impresa di uno specifico rating di legalità che consente alla stessa di ottenere vantaggi, anche in termini di priorità di accesso, all'erogazione di rimborsi o crediti d'imposta. In questa stessa logica si muove la delega fiscale e in particolare l'art. 6 della Legge 23/2014, sulla base della quale è stata avviata l'attuale riforma di semplificazione.
Quello che sarebbe necessario coniugando tutte le precedenti iniziative sarebbe quello di prevedere una completa liberalizzazione delle compensazione orizzontale e verticale dei crediti Iva per tutti coloro che presentano un rating di legalità elevato e quindi un ridotto livello di rischio. A condizione che questi contribuenti trasferiscano all'Agenzia delle Entrate tutte le proprie fatture e i relativi corrispettivi, consentendo a quest'ultima di predeterminare in modo tempestivo la formazione del credito e di valutarne per tempo la sua coerenza.