Per espressa previsione dell'agenzia delle Entrate (risoluzione 345/E/07 e risoluzione 477/E/08), al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro Paese comunitario occorre conservare per il periodo previsto dalle disposizioni vigenti i seguenti documenti:
- fattura di vendita emessa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge n. 331/93;
- elenchi riepilogativi Intrastat;
- documento di trasporto "Cmr" firmato dal trasportatore e dal destinatario per ricevuta;
- rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.
Ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato, tuttavia, l'esibizione del documento di trasporto riveste, in linea teorica, carattere non necessario, ma meramente esemplificativo. È sempre l'agenzia delle Entrate a stabilire che, in particolare nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita, in alternativa, con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro (è il tipico caso delle rischiose cessioni EXW, ovvero "franco fabbrica").
Giurisprudenza della Corte di Giustizia
Questa impostazione discende direttamente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, secondo la quale – garantendo la neutralità dell'imposta – spetta agli Stati membri stabilire quali siano i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire per dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l'invio dei beni a un soggetto identificato ai fini Iva in altro Stato membro (sentenze della Corte Ue C-146/05 e C-184/05).
Ciò posto, rimane il fatto che le prove alternative al documento di trasporto non sono mai state tipizzate in concreto e, pertanto, rimane un margine di discrezionalità nell'amministrazione nel valutare eventuali documenti diversi da quelli di trasporto.
Tuttavia, sempre sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il tema, dalle iniziali rigidità, ha subito nel tempo una serie di rilevanti modifiche e aperture. È il caso delle risoluzioni n. 345/E del 2007 e n. 477/E del 2008 e della risoluzione n. 19/E del 2013, in cui, accanto al predetto documento di trasporto, venivano valorizzati ai fini della prova gli elenchi Intrastat, le fatture, la documentazione bancaria, i contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti e ogni altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato, ivi compresi i tracking di trasporto degli spedizionieri vettori.
Peraltro, questi ultimi flussi informativi di trasporto constano non solo del Cmr elettronico, ultima e necessaria frontiera della dematerializzazione dei documenti, ma anche dell'insieme di atti dai quali si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso Cmr, dai quali risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato e ha raggiunto il territorio di un altro Stato membro.
A questi documenti – con la risoluzione n. 71/E/14 – si è di recente aggiunta la dichiarazione del cessionario, frequentemente utilizzata nella prassi e ora finalmente tipizzata come prova utile dall'Agenzia.
In un caso di trasporto via mare in altro Stato membro di un'imbarcazione da parte dello stesso cessionario, a questi venduta da un cedente nazionale, l'amministrazione ha infatti rifiutato, in quanto carente, un ampio apparato documentale prodotto in sede di interpello. In sostanza, le esigenze di certezza e garanzia di buona fede non sono state ritenute soddisfatte dalla presentazione di dichiarazioni Intrastat, fatture di vendita, documentazione bancaria, contratti, atti di passaggio di proprietà, documenti da cui risulti la avvenuta iscrizione della imbarcazione nel registro di altro Paese Ue; ai fini della prova, per l'Agenzia occorre una dichiarazione di ricezione e/o di trasporto in altro Stato membro rilasciata dal cessionario che, oltre al caso di specie, rimane ora un documento tipizzato, utile, assieme ad altri, a provare l'avvenuto trasporto della merce.