La pubblicazione della modulistica per la dichiarazione Imu degli enti non commerciali avvenuta con il decreto dell'Economia 26 giugno 2014 non elimina tutti i dubbi esistenti, anzi ne alimenta ulteriori ponendo gli enti non commerciali di fronte a un percorso ad ostacoli.
L'articolo 6 del Dm del 19 novembre 2012 stabilisce che gli Enc, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, presentano la dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'Imu e quelli per i quali l'esenzione Imu si applica in proporzione all'utilizzo non commerciale degli stessi con l'ulteriore specifica che la dichiarazione non deve essere presentata negli anni in cui non vi sono variazioni. Per gli immobili degli Enc (totalmente e/o parzialmente esenti) la dichiarazione deve essere specifica e con modello conforme a quella approvato sulla base dell'articolo 91-bis, comma 3 del decreto legge 1/2012 (non si tratta del modello di cui al decreto 30 ottobre 2012). La risoluzione Mef, dipartimento Finanze 1/DF/2013 ha affermato che esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzare degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori comportano la presentazione di una dichiarazione Imu relativa agli immobili degli enti non commerciali unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie. Su tale base gli Enc non dovevano presentare la dichiarazione Imu entro il 4 febbraio 2013 (per il 2012) o entro il 30 giugno 2014 (per il 2013), ma dovevano attendere il decreto di approvazione del modello di dichiarazione.
La Legge di Stabilità
L'articolo 1, comma 719 della legge di Stabilità 2014 ha previsto che ai fini Imu gli enti non commerciali (pubblici e privati) presentano la dichiarazione in via telematica e le modalità verranno approvate con decreto del Mef. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per il 2012. In precedenza l'articolo 10, comma 4, lettera a) del Dl 35/2013, convertito con modificazioni, dalla Legge 64/2013, ha modificato l'articolo 13, comma 12-ter del Dl 201/2011, fissando il termine di presentazione della dichiarazione, ivi compresa quella relativa agli Enc, al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'Imu.
Di conseguenza la dichiarazione relativa all'anno 2013, anche per gli Enc, avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno 2014, ma l'articolo 5, comma 2 del Dm 26 giugno 2014 ha fissato la scadenza di presentazione al 30 settembre 2014 per il 2012 e il 2013. Ciò non toglie gli Enc dalle difficoltà operative ed interpretative sull'adempimento in quanto:
- il termine per il versamento del saldo dell'Imu dovuta per il 2013 e per il primo acconto 2014 Imu è ormai scaduto il 16 giugno 2014 e gli Enc devono affidarsi alla clemenza dei Comuni per vedere loro accordato il più ampio termine del 20 agosto 2014 (un mese dalla pubblicazione del 4 luglio 2014 ove si consideri applicabile il generale rinvio stabilito dall'articolo 37, comma 11-bis del Dl 223/2006), onde evitare sanzioni ed interessi;
- l'ammontare dell'Imu dovuta a saldo per l'esercizio 2013 dovrebbe essere definitivamente determinata sulla base della dichiarazione espressione delle regole e principi contenuti nel Dm 200/2012 e nella prassi intervenuta con pochissimo tempo a disposizione tenuto conto della complessità delle regole illustrate nelle istruzioni alla dichiarazione disponibili solo da pochi giorni;
- l'ammontare del versamento del primo acconto Imu per l'anno 2014, laddove effettuato entro il 16 giugno 2014, potrebbe risultare commisurato a un valore che non è conforme al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2013, come invece richiesto dalla norma.