Senza bancomat «paga» il creditore

Senza bancomat «paga» il creditore

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Scattato l'obbligo per imprese e professionisti di permettere pagamenti anche attraverso bancomat, restano ancora dubbi relativamente agli effetti di un mancato adeguamento. L'assenza di sanzioni direttamente correlate rende infatti incerto l'orizzonte applicativo della misura disciplinata dall'articolo 15, comma 4 e 5 del decreto legge 179/2012 (decreto «crescita 2.0»). I soggetti privati che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazione di servizi anche professionali sono tenuti ad accettare pagamenti attraverso carte di debito per importi pari o superiori a 30 euro secondo la misura così stabilita dal decreto ministeriale attuativo del ministro dello Sviluppo economico 24 gennaio 2014. La decorrenza dell'obbligo, inizialmente stabilita al 1° gennaio 2014, è stata differita al 30 giugno 2014 dal Dl 150/2013 («milleproroghe»). L'obbligo di accettare pagamenti anche tramite bancomat risiede quindi esclusivamente in capo ad imprese e professionisti, mentre gli acquirenti possono comunque richiedere di pagare in contanti somme superiori ai 30 euro ma entro la soglia fissata a mille euro a fini antiriciclaggio.

Alla violazione dell'adempimento non è tuttavia correlata l'applicazione di alcuna sanzione di natura amministrativa. A questo proposito, si segnalano le recenti e concordi posizioni assunte dal Consiglio nazionale forense con la circolare 10 del 20 maggio 2014, e dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro con la circolare 12 del 29 maggio 2014. La linea comune espressa, con riguardo ai professionisti, è quella di ritenere l'adozione di un Pos come un semplice onere, e non un obbligo giuridico, limitatamente ai casi in cui saranno i clienti a richiedere di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. La normativa non stabilirebbe affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di Pos, né che tutti i pagamenti a loro indirizzati vadano effettuati in questo modo.

La volontà della parti del contratto d'opera professionale resterebbe infatti ancora il riferimento principale per l'individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio potranno continuare a essere ricevuti pagamenti tramite assegno o bonifico bancario. Questa posizione è stata confermata anche dal ministero dell'Economia e finanze che, in risposta all'interrogazione parlamentare 5-02936, ha ricordato come non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non si siano dotati del Pos. Quando tuttavia il cliente richiede di effettuare comunque il pagamento tramite carta di debito, si determinerebbe la fattispecie della mora del creditore ai sensi dell'articolo 1226 del Codice civile, la quale non libera il debitore dall'obbligazione. La mora del creditore esclude tuttavia che l'operatore possa vantare e richiedere interessi sui pagamenti da ricevere, obbligandolo peraltro a sopportare eventuali spese sostenute dal cliente per effettuare il pagamento negato con la carta bancomat. Si pensi alle commissioni bancarie dovute per il prelievo allo sportello di altro istituto rispetto a quello in cui si è correntisti oppure le spese per l'effettuazione di un bonifico. Ebbene questi costi, inizialmente sostenuti dal debitore, potrebbero essere detratti dall'ammontare dovuto riaddebitandoli all'operatore che non abbia garantito il pagamento tramite Pos, perché mai attivato il servizio o per assenza di connessione telefonica.

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