Nuove regole di due diligenze e di adeguata verifica per gli intermediari finanziari e anticipazione al periodo d’imposta 2016 di alcune informazioni nel quadro dell’utilizzo dello scambio automatico di dati tra Stati membri dell’UE per combattere fenomeni di evasione e frode fiscale. Queste sono le due principali modifiche introdotte alla dir 2011/16/UE, dalla dir. 2014/107/UE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE di ieri.
Le nuove regole tendono a rendere più puntuale e efficace la cooperazione fiscale tra Stati membri superando alcuni limiti esistenti nella citata direttiva 2011/16/UE e rendendo obbligatoria l’estensione a tutti gli altri Starti membri di specifiche clausole di collaborazione previste solo nei confronti di determinati Stati da accordi bilaterali.
Le nuove regole
In particolare, per quanto riguarda le nuove regole di controllo e di comunicazione degli intermediari finanziari la direttiva prevede che gli Stati membri impongano ai predetti intermediari l’applicazione di norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale che siano coerenti con gli standard di comunicazione elaborati dall’OCSE.
Proprio per questo viene modificato l’art. 8 della dir 2011/16/UE rendendo, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, obbligatorie queste comunicazioni. Gli Stati membri, a questo fine devono individuare le istituzioni finanziarie che sono incluse e escluse dallo specifico obbligo. Per le istituzioni obbligate la direttiva 2014/107/UE prevede all’allegato I e II le norme ordinarie e le norme complementari di comunicazione e di adeguata verifica fiscale relative ai conti finanziari che devono essere puntualmente osservate dalle predette istituzioni.
Più in dettaglio il nuovo art. 8 paragrafo 3 bis individua le informazioni che devono essere comunicate sia per i conti correnti, sia per i conti di custodia, sia per i contratti di rendita che per i contratti di assicurazione. Tra i dati obbligatori da segnalare sono, oltre la dettagliata identificazione del titolare del conto, anche il saldo o il valore del conto ovvero per i contratti di assicurazione e rendita il valore maturato; per i conti di custodia l’importo totale degli interessi, dei dividendi e degli altri redditi generati durante il periodo d’imposta monitorato.
Queste specifiche comunicazioni andranno effettuate per la prima volta entro il 30 settembre 2017. Solo per l’Austria, per motivi organizzativi, è previsto la possibilità di effettuare la prima comunicazione entro il 30 settembre 2018.
La conservazione delle informazioni
Per quanto riguarda la conservazione delle informazioni trasmesse le istituzioni finanziarie, gli Stati di invio e quelli di ricezione debbono mantenerle per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva stessa. Questo tempo, che nella direttiva 2011/16/UE non era prevista ora viene fatta coincidere con il termine prescrizionale previsto dalla legislazione tributaria di ciascuno Stato interessato. In pratica tale termine dovrebbe corrispondere al termine di decadenza dell’azione di accertamento prevista dalla normativa fiscale interna.
Altra regola che viene modificata, con riferimento ai predetti nuovi dati da comunicare riguarda l’operatività del limite allo scambio di informazione previsto dall’art. 8, comma 1 della direttiva 2011/16/UE. Questo articolo prevede che le autorità nazionali possano non effettuare lo scambio di informazioni quando queste informazioni, secondo l’ordinamento interno, non sono disponibili. La nuova direttiva, prevedendo regole comuni di comunicazione e norme comuni di reperimento delle informazioni, non consente più agli Stati membri di addurre il rifiuto di informazioni a causa della loro indisponibilità. In questo modo la direttiva rende sicuramente più efficace lo scambio di informazioni e esclude una deroga che, anche nella sua precedente versione, non era da tutti condivisa. La predetta regola sarà comunque, in via generale, sottoposta a un riesame nel 2017 e dovrebbe essere estesa anche alle altre informazioni già contenute nella precedente versione dell’art. 8 della direttiva 2011/16/UE.
Questo riesame e la sua estensione a tutte le informazioni renderanno più agevole e sicura l’analisi da parte dello Stato membro ricevente dell’interesse a ottenere lo scambio automatico delle informazioni relativamente a tutte le 5 categorie reddituali previste dalla direttiva 2011/16/UE, vale a dire: redditi di lavoro, compensi per dirigenti, prodotti assicurativi vita, pensioni e redditi immobiliari.
Benedetto Santacroce