Sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 dai fornitori delle PA di cui all’art. 6, comma 5 del DPR 633/72, si applica il nuovo regime dello split payment (introdotto dal nuovo articolo 17-ter del DPR 633/72), come precisato dal comunicato stampa Mef del 9 gennaio 2015 n. 7.
Per quanto tale precisazione costituisca un elemento di evidente semplificazione è necessario sviluppare immediatamente alcune considerazioni derivanti dalla necessità di porre in essere correttamente i vari adempimenti.
Le fatture emesse durante il 2014 da parte dei fornitori a carico delle PA dovranno essere tenute distinte da quelle emesse dal 2015, in quanto sono sempre escluse dalla disciplina dello split payment anche qualora vengano pagate e/o registrate a partire dal 2015.
Interrogativi possono porsi in merito all’impostazione contabile da realizzare anche in ragione delle differenze che ci sono fra PA in regime di contabilità finanziaria e PA in regime di contabilità civilistica.
PA in contabilità civilistica soggette allo split payment
Le PA in regime di contabilità civilistica si troveranno ad operare come segue:
- per le fatture di acquisto necessarie ai fini istituzionali, la rilevazione del costo per natura dovrà comprendere anche Iva, che non è detraibile per carenza del presupposto soggettivo Iva, che verrà pagata direttamente all'erario, mentre il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per l’ammontare imponibile) e erario (per l’ammontare dell’Iva) o con un automatismo o con una rilevazione di giroconto;
- per fatture di acquisto relative all’attività commerciale, la rilevazione del costo per natura sarà limitata all'imponibile ed alla parte di Iva che non detraibile per presenza di specifiche disposizioni in materia di limitazione oggettiva della detraibilità Iva; la rilevazione dell'Iva detraibile acquisti rimarrà nell'apposito conto di contabilità Iva c/acquisti per essere detratta dal debito Iva derivante dalle attività commerciali nel conto Iva c/vendite; anche in questo caso il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per l’ammontare imponibile) e erario (per l’ammontare dell’Iva);
- su tutte le fatture di acquisto (istituzionali e commerciali indifferentemente), come detto, con automatismo o con apposito giroconto contabile, è necessario procedere alla chiusura dal singolo fornitore con giroconto in contabilità dell'ammontare dell'Iva in un conto debiti dedicato, ad esempio "Debiti Iva split payment"; su tale posta verrà emesso uno o più ordinativi (come anticipato dal comunicato del Mef) per il pagamento dell'Iva all'erario.
Registri ed aspetti contabili ai fini Iva
In merito ai registri è presto per poterlo dire con certezza (è necessario attendere il Decreto Mef), ma potrebbe essere utile una gestione ad hoc con sezionali.
Salvo non venga richiesto dal Decreto Mef, non appare di nessuna necessità specifica la tenuta di un registro specifico per la gestione Iva split payment, anche se potrebbe risultare utile.
Per quanto riguarda la gestione Iva dell'attività commerciale e delle attività istituzionali derivanti da acquisti esteri (intra ed extra-ue), la novità split payment non dovrebbe comportare alcuna variazione per le PA, in quanto non ha alcun impatto.
Quindi la gestione del debito Iva da split payment dovrebbe rimanere autonoma ed ammettere, in naturale concomitanza, la gestione dei normali registri Iva commerciale, nonché registro acquisti Intra-Ue beni e servizi esteri (art. 47 del D.L. 331/1993).
In sostanza l'Iva rilevabile dalle fatture emesse dai fornitori che si riferiscono all'attività commerciale resta detraibile sulla base delle ordinarie dinamiche ed impostazioni già presenti in ciascuna PA.
Si realizzerà però l'esigibilità dell'IVA, agli effetti della detraibilità, all'esito dell'avvenuto pagamento della stessa secondo il regime split payment per gli acquisti che vi siano soggetti.
Quindi in contabilità è ragionevole pensare che il debito IVA, per le PA in contabilità civilistica, verrà rilevato in tre diversi conti del passivo patrimoniale in ragione del diverso riferimento di provenienza:
- Iva credito / debito per Iva commerciale (erario c/Iva), sulla base dell'Iva esposta e pagata, sia per gli acquisti con esigibilità differita, sia per quelli ad esigibilità immediata (che lo divengono per scelta della PA o perché sono estranei allo split payment);
- Iva a debito per gli acquisti di beni e servizi Intra e acquisti servizi extra UE, relativi ad attività istituzionale, in cui sussiste la posizione di reverse charge e debitore d'imposta (non rilevano ai fini split payment);
- Iva a debito da split payment alimentata dall'Iva sulle fatture, commerciali e/o istituzionali, che vi rientrano.
Marco Magrini
Benedetto Santacroce