Acquisti soggetti al regime dello Split payment

Acquisti soggetti al regime dello Split payment

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Il chiarimento contenuto nel comunicato stampa Mef del 9 gennaio 2015 n. 7 afferma che il meccanismo dello split payment Iva per le PA (introdotto dal nuovo art. 17-ter del Dpr. 633/1972 con le ulteriori peculiarità previste dall’art. 1, commi 632 e 633 della Legge 190/2014), si applica a partire dalle fatture emesse dai fornitori dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, nella considerazione che le PA sono chiamate al pagamento delle forniture ricevute in qualche caso entro 30 giorni dalla consegna dei beni o al massimo entro 60 giorni, per rispettare le disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti e degli obblighi certificazione dei crediti, è il caso di evidenziare alcuni aspetti sui cui prendere, fin da subito, una posizione idonea.

Intanto le fatture emesse durante il 2014 da parte dei fornitori a carico delle PA sono sempre escluse dalla disciplina dello split payment anche qualora vengano pagate e/o registrate a partire dal 2015; ciò comporta la necessità di tenerle distinte da quelle emesse da parte dei fornitori nel corso del 2015 al fine dello specifico trattamento, contabile e dei pagamenti.

I casi particolari da trattare sono molteplici e riguardano sia i pagamenti, sia i comportamenti in relazione ai controlli prodromici e preventivi a cui sono chiamate le PA.

Per affrontare la casistica, è necessario partire dal presupposto che, anche se risulta esposta nella fattura emessa dal fornitore, l'Iva non è da ritenere credito vantato da quest’ultimo in quanto è, a priori, escluso dalla possibilità di sua percezione.

La PA è tenuta al versamento dell'Iva all'erario che resta quindi l'unico beneficiario.

Verifiche preventive telematiche

La verifica preventiva telematica, prevista dall'art. 48-bis del Dpr. 602/1973, deve essere fatta sul credito effettivamente vantato dal fornitore e sull’ammontare che possa allo stesso essere legittimamente corrisposto.

Al proposito si deve ritenere che il limite di euro 10.000,00, al fine della verifica o meno presso l’Agente della riscossione, deve essere considerato in riferimento all'imponibile della fattura che costituisce pagamento da disporre.

Si ritiene che l’ammontare corrispondente al versamento dell'Iva all'erario, sulla base dell'art. 17-ter del Dpr. 633/1972, non possa essere mai essere sottoposto a verifica preventiva telematica.

Intervento sostitutivo in presenza di Durc negativo

Gli artt. 4 e 6 del Dpr. 207/2010 (regolamento di attuazione del codice contratti appalto pubblici – D.lgs. 163/2006), prevedono che prima di effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori le PA provvedano a richiedere il Durc ed in presenza di irregolarità attivino il c.d. “intervento sostitutivo” che consiste nel pagare l’importo dovuto direttamente all’istituto previdenziale e/o assicurativo creditore.

Il procedimento, sulle fatture soggette al regime dello split payment, deve essere avviato in riferimento all'importo dell'imponibile della fattura, quindi escluso IVA.

L'intervento sostitutivo si manifesterà pertanto solo sulla parte di credito effettivamente vantato dal fornitore.

Creditore pignoratizio e debitore pignorato

Le sentenze per pignoramento dei crediti presso terzi dovranno allinearsi, in presenza di PA terzo pignorato, alla nuova norma e stabilire il pignoramento di somme solo nel limite del debito esigibile, cioè al netto dell'Iva.

Servizi di pulizie

Dal 1° gennaio 2015 le fatture per servizi di pulizie rientrano nel regime del reverse charge laddove i cessionari risultino soggetti passivi Iva, sulla base delle previsioni contenute nel nuovo art. 17-ter del Dpr. 633/1972.

Di conseguenza tale disciplina si applicherà nei confronti della PA solo nel caso in cui le fatture verranno emesse per acquisti destinati alla sfera commerciale di svolgimento dell’attività dell’ente cessionario.

Invece le fatture relative a servizi di pulizia riconducibili alla sfera istituzionale rientreranno nel regime dello split payment al pari delle altre forniture e l’Iva dovrà essere esposta in fattura, anche se non percepita, dal fornitore.

Si deve ritenere che in presenza di acquisti ad utilità promiscua l’ente cessionario debba chiedere al fornitore la non applicazione dell’Iva in fattura; ciò comporterà l’autofatturazione in regime di reverse charge con assolvimento in misura integrale dell’Iva e detrazione limitatamente alla parte che la PA cessionario riterrà imputabile allo svolgimento di attività commerciale.

Cessioni per sevizio di farmacia territoriale alle Aziende SSN

La disciplina dell'art. 6, comma 5 del Dpr. 633/1972 ricomprende anche le "... le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti ...".

Invece l'art. 17-ter del Dpr. 633/1972, quando elenca i soggetti che rientrano nella disciplina dello split payment non prevede la casistica. Tuttavia dal momento che i destinatari delle cessioni sono, in questo caso, enti (Aziende del SSN) a cui si deve applicare la disciplina dello split payment, si può ritenere che le farmacie fornitrici dovranno riepilogare i loro ruoli per le cessioni effettuate nel mese di riferimento in fatture con esposizione dell'Iva, per poter poi consentire alle Aziende sanitarie di applicare normalmente la disciplina non ricondotta ad alcuna deroga per la fattispecie.

 

Marco Magrini

Benedetto Santacroce

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