Tax compliance: adempimenti spontanei contro l'evasione

Tax compliance: adempimenti spontanei contro l'evasione

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Adempimento spontaneo degli obblighi tributari come nuova leva di contrasto all'evasione fiscale: muta infatti la strategia del fisco finalizzata ora, più che in passato, ad assicurare la tax compliance dei contribuenti mettendo a loro disposizione i dati conosciuti dall'amministrazione e stimolandoli così a correggere spontaneamente i propri errori.

Una nuova strategia

La nuova strategia sembra, attraverso una vera e propria rivoluzione copernicana, voler abbandonare la vecchia via del rafforzamento dei poteri di controlli del fisco per aprire a quella del dialogo e della collaborazione diretta. Si avvia in questo modo un nuovo modello di cooperazione potenziando il rapporto di fiducia reciproco: i contribuenti vengono infatti coinvolti in maniera attiva già nella fase di predisposizione delle dichiarazioni potendo conoscere da subito le informazioni che costituiranno la base per eventuali verifiche e controlli. Le comunicazioni saranno infatti trasmesse anche alla Guardia di Finanza che verrà messa anch’essa nelle condizioni di conoscere tutte le informazioni di cui il fisco dispone.

L’articolo 1, comma 636 della legge n. 190 del 2014 (Stabilità 2015) delega a tal fine ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità con cui gli elementi saranno comunicati al contribuente e alla Guardia di finanza indicando fonti informative, tipologia di informazioni e modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l’amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, livelli di assistenza e rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi. Gli elementi oggetto di comunicazione potranno riguardare ricavi o compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione, agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Gli elementi e le informazioni comunicati potranno essere utili al contribuente al fine di una sua valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti. Il contribuente potrà, a sua volta, segnalare elementi, fatti e circostanze ignorati dall’Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

Il contribuente finisce quindi per rivestire un ruolo attivo già nella fase di controllo della conformità della propria dichiarazione, con gli elementi e le informazioni trasmessi potendo così evitare errori o omissioni già nella fase di predisposizione della dichiarazione o, se già presentata, rimediare avvalendosi dell’istituto del ravvedimento appositamente modificato a tal fine. Oltre a fornire al contribuente le informazioni a disposizione del fisco, la norma prevede infatti l’ampliamento del periodo in cui il contribuente può correggere la sua posizione, anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, e la contestuale riduzione delle sanzioni applicabili in caso di regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento.

Proprio nell’ottica di una più proficua ed efficace collaborazione tra fisco e contribuente, anche al fine di garantirne e potenziarne la tax compliance, è stato riformato l’istituto del ravvedimento, intervenendo sulle concrete modalità operative e sui connessi termini. Le modifiche permettono al contribuente di effettuare, in qualsiasi momento, le opportune correzioni ed i versamenti delle somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili e graduate in ragione della tempestività dell'intervento correttivo. Più in generale, si potrà ricorrere al ravvedimento anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione mentre, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non sarà più preclusivo all’utilizzo del particolare strumento deflativo il fatto che la violazione sia già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Infine nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa con contestuale ravvedimento ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e quelli per l’accertamento decorrono, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione, dalla presentazione della dichiarazione integrativa ovvero dalla regolarizzazione spontanea.

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