Scambio dati Agenzia delle Entrate - Contribuente
Viene introdotto un nuovo modello di collaborazione. Il contribuente riveste un ruolo attivo nella fase di controllo della conformità della propria dichiarazione, con gli elementi e le informazioni posti a disposizione dell’Agenzia delle entrate. I dati in questione, anche mediante l’utilizzo di tecnologie e strumenti telematici, saranno comunicati al contribuente il quale potrà così evitare errori o omissioni già nella fase di predisposizione della dichiarazione o, se già presentata, rimediare avvalendosi dell’istituto del ravvedimento appositamente modificato a tal fine.
Ravvedimento operoso
L’istituto del ravvedimento operoso permette all’autore di rimediare spontaneamente, secondo modalità ed entro precisi limiti temporali stabiliti dall’art. 13 D. Lgs. 472/97, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando così di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste con possibili riflessi positivi anche agli effetti penali. Il comportamento premiale è giustificato sia dal riconoscimento ad opera del contribuente del comportamento antigiuridico sia dal risparmio di attività amministrativa nell’accertare l’illecito.
Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni integrative
Si ha una riduzione ad 1/10 delle sanzioni se il ravvedimento avviene entro 30 gg. Ma si applica solo alle violazioni sui versamenti. Si ha una riduzione ad 1/9 se il ravvedimento avviene entro 90 gg. da violazione o da termine di presentazione della dichiarazione. Si ha invece una riduzione ad 1/8 delle sanzioni se il ravvedimento avviene oltre 90 gg., ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Solo per i tributi dell’Agenzia delle Entrate è possibile la riduzione delle sanzioni ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 2 anni da violazione o entro termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui commessa la violazione ad 1/6 se avviene oltre detto termine.
Regolarizzazione dichiarazioni omesse
Per le dichiarazioni omesse non cambia nulla con l’entrata in vigore del nuovo istituto del ravvedimento operoso in quanto continua ad operare la lett. c) del D. Lgs. 472/97.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 gg., la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 25 euro (pari ad 1/10 della sanzione minima di 258 euro), ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
Le opportunità per i tributi dell’Agenzia delle Entrate
Disciplina specifica per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate tra i quali rientrano tributi diretti, l’Iva, Irap e tutte le imposte, diritti o entrate erariali. Non vi è l’operatività delle preclusioni derivanti dall'avvenuta constatazione della violazione o dall'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia formale conoscenza ed il ravvedimento è operativo sino alla notifica dell’atto di accertamento o di liquidazione o comunicazione di irregolarità. Riduzione delle sanzioni ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 2 anni da violazione o entro termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui commessa la violazione ad 1/6 se avviene oltre detto termine. Ultima ipotesi riduzione sanzioni ad 1/5 se la violazione viene constatata.
Le opportunità per i tributi anche diversi
Le opportunità per i tributi anche diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Riduzione ad 1/10 delle sanzioni se il ravvedimento avviene entro 30 gg. dall’omesso versamento ed ad 1/9 se ravvedimento avviene entro 90 gg. dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione. Riduzione ad 1/8 delle sanzioni se ravvedimento avviene oltre 90 gg. ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Riduzione ad 1/10 se avviene entro 90 gg. dal termine per presentazione dichiarazione.
Istituti deflattivi e ravvedimento operoso nel periodo transitorio
Le nuove regole sul ravvedimento operoso decorrono dal 1° gennaio 2015. Gli istituti della definizione con adesione al pvc o di adesione all’invito al contraddittorio continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio ed ai pvc notificati entro il 31 dicembre 2015.
E’ stato pertanto previsto un regime transitorio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 in cui vi è la contestuale esistenza delle nuove norme sul ravvedimento operoso e degli istituti di adesione al pvc e agli inviti al contraddittorio.
Dichiarazioni integrative nuovi termini di accertamento
La presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, del DPR 322/1998 e dell’art. 13 D. Lgs. 472/97 determina una proroga dei termini per l’emissione della cartella di pagamento relativa ai controlli automatici delle dichiarazioni (art. 36 bis DPR 600/73) ed ai controlli formali delle dichiarazioni (art. 36 ter DPR 600/73) e per emissione dell’avviso di accertamento (art. 43 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72) che ricominciano a decorrere dalla presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento ai soli elementi oggetto dell’integrazione.
Ravvedimento e gli effetti depenalizzanti
Il ravvedimento è uno strumento che potrà estinguere alcuni reati fiscali. Con lo schema di decreto sull’abuso del diritto (CdM del 24.12.2014 ed in corso di perfezionamento) sarà introdotta, salvo modifiche, l’estinzione di alcuni reati in presenza del pagamento dei debiti fiscali anche con l’utilizzo delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento tra cui dovrebbe rientrare anche il nuovo ravvedimento operoso. Si estinguerebbero i reati di omessa ed infedele dichiarazione e di omesso versamento ritenute o Iva. Vi deve essere il pagamento completo.
Ravvedimento e voluntary
I contribuenti per l’anno 2015 potranno valutare se utilizzare per regolarizzare la propria posizione l’istituto del ravvedimento operoso ovvero quello della voluntary disclosure. Mentre per il ravvedimento i calcoli per il versamento da eseguire sono rimessi al contribuente, nella voluntary è la stesa amministrazione ad informare il contribuente delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute. Sotto un diverso aspetto però con il ravvedimento il contribuente può decidere di regolarizzare solo le violazioni che ritiene effettivamente commesse, con la voluntary deve aderire integralmente all’invito dell’amministrazione.