Con la convivenza per il 2015 del nuovo istituto del ravvedimento operoso e degli istituti deflattivi del contenzioso quali l’adesione al pvc e l’invito al contradditorio emesso dall’agenzia delle Entrate sarà importante che il contribuente proceda ad una attenta valutazione delle possibili scelte di cui potrà avvalersi.
Infatti nell’anno in corso è prevista l’entrata in vigore della nuova disciplina del ravvedimento operoso, restando in vigore ancora gli istituti deflattivi sopra esaminati per i pvc e per gli inviti notificati entro il 31 dicembre 2015.
È bene evidenziare, fin da subito, che il nuovo ravvedimento e gli istituti deflattivi “in via di estinzione” sono utilizzabili dal contribuente sempre e solo in forma alternativa tra loro con la conseguenza che la doppia possibilità offerta dalle nuove disposizioni normative al contribuente verificato impone una attenta riflessione se chiudere, senza alcun contraddittorio, tutta la partita con il Fisco (adesione) oppure sanare ciò che si ritiene effettivamente violato (ravvedimento) per poi lasciarsi aperte altre strade sui rilievi non condivisibili.
L’adesione infatti può riguardare esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e/o dell’invito a comparire, riguarda necessariamente tutti i rilievi in materia di imposte dirette e Iva e tutte le annualità sottoposte a verifica dai verbalizzanti riconoscendo una riduzione delle sanzione fino ad un sesto del minimo. Non è possibile aderire, come detto, a tutti i processi verbali di constatazione o a tutti gli inviti, ma solo a quelli notificati entro il 31 dicembre 2015 e che consentono l’emissione di un avviso di accertamento parziale (art. 41-bis del Dpr 600/1973).
Nel caso in cui invece il contribuente decidesse di non aderire a tutte le violazioni contestate potrà ravvedersi utilizzando le nuove regole. Infatti il nuovo ravvedimento lascia al contribuente una maggiore libertà in relazione agli elementi che quest’ultimo decide di sanare permettendogli di decidere in piena autonomia quali rilievi accettare e quali lasciare. In tal caso pertanto la dichiarazione integrativa a sfavore e la contestuale liquidazione delle imposte potrà riguardare solo alcune delle contestazioni eccepite dal Fisco e che il contribuente ritiene condivisibili oppure sulle quali ritiene di non avere buoni margini di difese. I rilievi e le contestazioni che resteranno pendenti invece potranno essere oggetto di osservazioni da parte del contribuente e, se non accolte dall’Ufficio, di un autonomo avviso di accertamento nei confronti del quale il contribuente sarà libero di proporre un istanza di accertamento con adesione (con beneficio delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo) oppure direttamente un ricorso da discutere, successivamente, in contenzioso.
Benedetto Santacroce