Ravvedimento e quesiti: Agenzia delle entrate

Ravvedimento e quesiti: Agenzia delle entrate

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Durante Telefisco 2015 sono arrivate le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti sul nuovo ravvedimento operoso con le quali è stato confermata l’applicazione retroattiva del nuovo istituto e sono state chiarite le condizioni relative all'operatività delle cause ostative all'utilizzo dell’istituto sia con riguardo agli avvisi bonari sia alla natura di atto impositivo.

In merito alla decorrenza l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le modifiche apportate all'istituto del ravvedimento operoso dalla L. 190/2014 possono operare anche per le violazioni commesse antecedentemente al 1 gennaio 2015. L’Agenzia, partendo dalla disciplina dell’art. 3 D. Lgs. 472/97 che ha introdotto per le sanzioni tributarie il concetto penalistico del favor rei, afferma che sebbene il nuovo art. 13 del DLgs. 472/97 sia formalmente in vigore dal 1 gennaio 2015, è possibile ravvedere anche violazioni constatate prima di tale data con l’unico limite che non sia stato ancora notificatoun avviso di accertamento, un avviso di liquidazione o un avviso bonario.

Con le risposte in esame poi l’Agenzia delle Entrate prende in esame le cause ostative del nuovo ravvedimento.

Avvisi bonari

Sugli avvisi bonari, richiamando una precedente interpretazione, l’agenzia specifica che la presenza di una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato (art. 36 bis DPR 600/73) e/o di quello formale (art. 36 bis DPR 600/73) è ostativa all'utilizzo del ravvedimento operoso solo ed esclusivamente in relazione alle violazioni ed alle irregolarità riscontrabili con la comunicazione notificata non precludendo al contribuente di utilizzare il nuovo istituto anche per il medesimo anno d’imposta ed in relazione alla medesima imposta oggetto della comunicazione purché si tratti di violazioni differenti. Ne consegue pertanto che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o formale della dichiarazione prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento operoso, non potrà beneficiare della relativa riduzione di sanzioni con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell'ambito di detta attività. Il medesimo contribuente potrà, invece, avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato, per esempio quelle che riguardano l’omessa indicazione di un ricavo o un reddito.

Da ciò discende, inoltre,   che un soggetto che ha ricevuto un avviso bonario potrà sanare violazioni di natura diversa da quelle riscontrate in sede di controllo automatizzato della dichiarazione, per le quali sono anche iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative o è stato notificato un processo verbale di constatazione da parte dell’Agenzia delle Entrate ovvero della Guardia di Finanza salvo che per questo tipo di contestazioni non abbia già ricevuto un atto impositivo (avviso di accertamento o avviso di liquidazione).

Atti impositivi

In merito agli atti impositivi l’Agenzia delle Entrate si dissocia dal dato letterale della norma preferendo un’interpretazione estensiva che abbia riguardo alla natura degli stessi. Ne consegue pertanto che rientrano tra gli atti ostativi, oltre agli avvisi bonari (nei limiti evidenziati sopra), non solo gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento ma tutti quegli atti che per loro natura sono autoritativi ed impositivi e che contengono una pretesa tributaria. Tra questi pertanto ricomprende, proprio per la loro natura impositiva, anche gli avvisi di recupero di crediti d’imposta e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni anche se non espressamente menzionati dalla norma.

In relazione a tali atti impositivi è necessario sottolineare, anche sulla base della prassi precedente, che gli stessi limitano l’utilizzo del ravvedimento limitatamente al periodo di imposta ovvero all'imposta oggetto dell’atto impositivo stesso.

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