Split payment: cassa economale in tilt

Split payment: cassa economale in tilt

CONDIVIDI SU

L’art. 17-ter del Dpr. 633/1972 in materia di Split Payment ai fini Iva è generico nell’affermare che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle PA ivi indicate l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del MEF.

L’art. 9 del Decreto MEF del 23 gennaio 2015, ha stabilito che il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Il chiaro riferimento alla fattura può portare a ritenere che, al fine dell’applicazione del regime, costituisca condizione essenziale la presenza dell’Iva esposta nel documento di acquisto in modo da consentire alla PA ricevente di identificare l’imposta da versare all’erario. Parrebbero quindi esclusi dalla disciplina dello split payment gli acquisti effettuati con rilascio di ricevuta fiscale o scontrino parlante, sulla base delle previsioni contenute nell’art. 22 del Dpr. 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate).

Acquisti con il fondo economale. Oltre a notare che il Decreto MEF parrebbe delimitare l’applicazione alle sole fatture, possono essere sviluppate considerazioni ulteriori, nel solco tracciato da AVCP in tema di tracciabilità (vedasi det. n.4/11).

Gli acquisti legittimamente operati per il tramite del fondo economale sono operazioni che – giuridicamente – si qualificano come contratti di diritto privato, stipulati fra il fornitore ed una persona fisica specificamente a ciò autorizzata dall’ente pubblico. Non si tratta quindi, ritiene AVCP, di contratti di appalto pubblico con la conseguenza che non trovano per essi applicazione del disposizioni in materia di CIG. Assumendo dunque una connotazione di acquisti effettuati da persona fisica, si potrebbe pervenire alla conclusione che per tali operazioni non trovano applicazione le diverse disposizioni dettate per gli acquisti dell’ente pubblico: né quelle che obbligano all’emissione del mandato di pagamento a favore del beneficiario, né quelle in materia di tracciabilità e di Durc, né quelle in materia di fatturazione elettronica e di split payment.

La AVCP con la detta determinazione n. 4/2011, paragrafo 8, ha precisato che le spese, per le quali è ammesso l’utilizzo del fondo economale, devono essere infatti tipizzate dalle PA in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute), necessari per sopperire ad esigenze impreviste nei limiti di importo delle relative spese e non derivanti da contratti di appalto.

Pertanto, in attesa che si formi un orientamento ufficiale in merito all’applicabilità o meno del regime split payment, gli enti potrebbero impartire disposizioni temporanee interne, di deroga alle previsioni regolamentari vigenti, che consentano, in luogo della fattura, di accettare ricevuta fiscale intestata e/o scontrino fiscale parlante dal quale desumere con chiarezza natura, qualità e quantità delle prestazioni erogate dall’esercente, con dichiarazione ad integrazione del soggetto che, nell’interesse dell’ente, opera l’acquisto.

Acquisti con carte di credito E’ invece maggiormente complessa la risoluzione della problematica relativa agli acquisti con carte di credito, per fattispecie diverse rispetto a quelle a cui si applica l’art. 22 del Dpr. 633/1972 giustificabili con scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

E’ diffuso presso le PA che per acquisti da effettuarsi a mezzo web, on line, nell’ambito di commercio elettronico diretto, il pagamento venga effettuato in anticipo utilizzando la carta di credito, spesso senza sapere se il soggetto che effettuerà l’operazione è soggetto Iva residente o estero nè quale possa essere l’ammontare dell’Iva compresa nel corrispettivo pagato on – line con carta di credito.

Se il cedente è non residente nel territorio dello stato, l’operazione potrà rientrare nella disciplina del reverse charge e la PA risulterà, in quel caso, debitore d’imposta in Italia, con esonero da applicazione dello split payment, ma negli altri casi si potrebbe determinare un doppio pagamento d’imposta (senza una soluzione compatibile con le esigenze di snellezza dell’azione amministrativa e di garanzia per il gettito erariale).

La questione si porrà anche sotto altro profilo, a partire dal 31 marzo 2015, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria verso la PA in base alle previsioni contenute nel D.M. 55/2013.

Marco Magrini

Paolo Parodi

Benedetto Santacroce

 

}