L’art. 9 del Decreto Mef 23 gennaio 2015 delimita l’applicazione del meccanismo dello Split payment Iva per le PA alle fatture emesse dai fornitori dal 1° gennaio 2015 (fornendo di fatto una interpretazione autentica al significato del comma 632 dell’art. 1 della Legge 190/2014) e conferma la delimitazione soggettiva, sostanzialmente conforme a quella contenuta nell’art. 6, comma 5 del Dpr 633/1972.
Inoltre il termine del 16 aprile 2015 per il versamento dell’Iva, indicato nell’art. 9, con le modalità dell’art. 4 del Decreto Mef (modello F24EP, modello F24 ordinario e al bilancio dello Stato capitolo 1203), lascia spazio agli operatori delle PA e ai fornitori di organizzare le relative attività e l’adeguamento dei software di gestione.
Con lo split payment viene meno, per tutte le fatture emesse dai fornitori a carico delle PA che ne risultano soggette in base all’art. 17-ter del Dpr. 633/1972, il regime di esigibilità immediata dell’Iva relativa.
Quindi i fornitori non indicheranno l’esigibilità immediata o differita nelle loro fatture, ma, come previsto dall’art. 2 del Decreto, dovranno riportare “Scissione dei pagamenti”.
L’art. 3 del Decreto conferma indirettamente che potranno rimanere soggetti al regime facoltativo dell’esigibilità immediata o differita dell’Iva, di cui all’art. 6, comma 5 del Dpr. 633/1972, unicamente le fatture, con Iva esposta, emesse a carico delle PA, da lavoratori autonomi e/o altri soggetti, ove sottoposte al regime delle ritenute alla fonte.
L’esigibilità dell’imposta delle fatture soggette al regime Iva split payment è legata al pagamento della stessa, ma è rimesso alla volontà della PA ricevente la fattura di acquisto determinare il momento di esigibilità, procedendo al pagamento anticipato dell’Iva rispetto al pagamento dell’imponibile della fattura al fornitore che l’ha emessa.
Ciò si traduce:
- da un lato, per tutti gli acquisti, relativi alla sfera istituzionale e commerciale, nel generare l’obbligo di versamento dell’Iva secondo la disciplina dello split payment, sulla base dei termini indicati nell’art. 4 dal Decreto Mef;
- dall’altro lato, per i soli acquisti relativi alla sfera commerciale, nel consentire la detrazione dell’imposta nella gestione Iva commerciale, in coerenza con i principi generali, stabiliti in materia di esigibilità dell’Iva, dall’art. 6 del Dpr 633/1972.
Inoltre parrebbe che, con l’introduzione dell’art. 17-ter del Dpr 633/1972, le PA che procedano all’effettuazione di acquisti per soddisfare loro esigenze di carattere istituzionale, pur dovendo applicare il regime dello Split payment, che interessa indistintamente acquisti destinati alla sfera commerciale e/o istituzionale, non dovrebbero assumere la veste di soggetti passivi Iva (che invece sussiste per le operazioni di acquisto rilevanti per l’attività commerciale, art. 5 del Decreto).
Sul punto il Decreto Mef nulla precisa e non sono neppure chiare le indicazioni dell’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco.
Resta pertanto il dubbio di come si debbano comportare le PA in presenza di fatture, emesse dai loro fornitori in violazione delle regole Iva (emissione di fattura fuori dai termini di legge, irregolare, con regime Iva inidoneo, ecc.), dal momento che ciò incide negli adempimenti successivi per la determinazione dell’Iva ai fini del versamento split payment.
In ragione della soggettività passiva Iva in capo all’acquirente, operano le disposizioni previste dall’art. 6, comma 8 del D.lgs. 471/1997, ma, stante la carenza di soggettività, l’obbligo non pare ricadere sulle PA in ragione degli acquisti istituzionali soggetti allo split payment.
Ad esempio se il fornitore emette a carico della PA una fattura con indicazione di Iva al 10% anziché al 22%, ciò comporterà un versamento minore all’erario; non si comprende se le responsabilità di tale condotta e le relative sanzioni ricadano solo sul fornitore o anche sulla PA.
Infatti il regime sanzionatorio che accompagna la nuova disciplina dello split payment a carico delle PA, pare essere delimitato alla fattispecie dell’art. 13 del D.lgs. 471/1997 (in materia di versamenti Iva), come stabilito espressamente dall’art. 1, comma 633 della Legge 190/2014 e la vigilanza a cui sono chiamati gli organi di controllo interni alle PA (art. 6 del Decreto), pare essere limitata alla corretta esecuzione dei versamenti.
Marco Magrini
Paolo Parodi
Benedetto Santacroce