Ravvedimento fuori controllo

Ravvedimento fuori controllo

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Telefisco fa il pieno di quesiti sul ravvedimento operoso e, in particolare, sull’applicazione dell’ipotesi di riduzione ad 1/9 previsto dall’art. 13 lett. a bis) del Dlgs 472/97. Questa ipotesi di riduzione che scatta entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore commesso non risulta coerente con le altre ipotesi previste dallo stesso articolo ed, a seconda dell’interpretazione scelta, porta a risultati sicuramente non voluti. In altre parole, mi sembra che tale ipotesi di regolarizzazione, che vorrebbe rispondere a una specifica esigenza di equità porta a dei risultati del tutto incompatibili con un sistema che vorrebbe premiare chi si regolarizza spontaneamente “prima” di innescare qualsivoglia forma di controversia con il fisco. In effetti, come sottolineano le schede di lettura del centro studi del parlamento questa misura sembrerebbe voler favorire chi si ravvede più tardi rispetto a chi si ravvede prima.

Inoltre tale divario aumenta a seconda dell’interpretazione che si vuole dare al contenuto della norma.

Facciamo un esempio se volessi corregge un omesso versamento del secondo acconto Irpef di novembre 2015 (vale a dire un errore connesso a un tributo connesso a una dichiarazione periodica) mi troverei (secondo le nuove norme) a poter correggere l’errore (secondo l’interpretazione che a me sembra più coerente con il dettato normativa) entro il 29 dicembre dello stesso 2015 (90 giorni dalla presentazione della dichiarazione) con la riduzione ad 1/09, mentre entro il 30 dicembre con la riduzione a 1/10 (trenta giorni dopo la violazione – lett a art. 13 Dlgs 472/97). Per la stessa violazione se la si volesse considerare sanabile con riferimento alla dichiarazione del 2015 presentata a settembre del 2016 si avrebbe la seguente incongruenza se sano entro il 30 settembre 2016 la riduzione della sanzione è a 1/8 (lett. b – art. 13 del Dlgs 472/97), se sano entro il 29 dicembre 2016 la riduzione è a 1/9 (lett. a bis del Dlgs 472/97).    

E’ chiaro che, in base agli esempi fatti, la norma è incoerente con logica di base dell’istituto che vuole premiare in modo più consistente il contribuente che sana prima.

Una spiegazione a tutto questo si potrebbe trovare, anche se il dettato della norma così come è non funziona lo stesso, se volessimo limitare la possibilità di correzione all’ipotesi di dichiarazione integrativa. La disposizione nasce, probabilmente, con la volontà di consentire di correggere con una sanzione ridotta colui che presenta una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione (presentazione dichiarazione 2015 IRES entro il 30 settembre 2016 – presentazione della dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre 2016).

Questa volontà risulta chiara perché nel tempo da più parti era stata sollevata la critica che entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione era più conveniente sanare un’omessa presentazione dichiarazione che un dichiarazione integrativa di una dichiarazione regolarmente presentata. (incongruenza che seppur ridotta esiste tuttora).

Allora se si vuole far funzionare la norma (che i contribuenti vorrebbero cominciare a utilizzare da subito) è necessaria o una interpretazione integrativa che, però, a mio parere potrebbe risolvere solo parte del problema ovvero bisognerebbe avere il coraggio di cambiare la norma prevedendo due ipotesi così strutturate:

  • Un ipotesi di riduzione a 1/10 per la presentazione entro 90 giorni di una dichiarazione integrativa di una dichiarazione correttamente presentata (dichiarazione 2015 presentata entro il 30 settembre 2015 e integrata entro il 29 dicembre 2015);

  • Un ipotesi di riduzione a 1/9 per tutte le altre violazioni corrette entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria dell’adempimento (questa ipotesi è ora applicabile solo per quei tributi non collegati a una dichiarazione periodica.

Considerata la confusione esistente spero proprio che qualcuno intervenga al più presto sulla questione.

     

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