Lettere d'intento comulative

Lettere d'intento comulative

CONDIVIDI SU

Le dichiarazioni di intento potranno essere presentate in dogana in forma cumulativa, alleggerendosi di molto gli oneri degli operatori impegnati nei mercati internazionali.

Abbandonando il sistema one to one, che pretendeva la presentazione delle dichiarazioni di intento per ogni singola bolletta doganale, l’Agenzia delle Entrate, sentita l’Agenzia delle Dogane, ammette la possibilità per il contribuente di produrre un’unica dichiarazione cumulativa, valida per più operazioni.

La Risoluzione 38/E/15 in questo senso è chiara e di sicuro favore per le aziende qualificate come esportatori abituali: per l’Agenzia, infatti, stante il nuovo sistema di controllo telematico, “non si ravvisano motivi ostativi alla possibilità di ammettere che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento”.

Invero, la criticità si era mostrata evidente sin dall’avvio del nuovo sistema di gestione delle lettere di intento e prontamente rilevato da tutti gli addetti del settore.

L’art. 20 del D.lgs. n. 175/14 (c.d. decreto semplificazioni) è come noto intervenuto sulla disciplina della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate dagli esportatori abituali.

Ai sensi della previgente disciplina, il soggetto onerato della comunicazione era il cedente o il prestatore, il quale, ricevuta la dichiarazione dall'esportatore anteriormente all'effettuazione dell’operazione, doveva comunicare telematicamente al Fisco i dati dalla stessa risultanti.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è invece l’esportatore abituale il soggetto tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento direttamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Solo in seguito a tale adempimento lo stesso esportatore abituale può curare la consegna al fornitore (all'acquisto ordinario) o alla Dogana (all'importazione definitiva) della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo sistema ha una portata amplissima e, al netto di alcuni aggiustamenti spesso oggetto di altre pronunce dell’autorità fiscale (es. Circ. n. 31/E/14), è stato in genere accolto con favore.

Tuttavia, l’applicazione doganale della nuova procedura ha nei primi mesi creato alcune criticità o comunque, in linea generale, ha evidenziato margini di miglioramento.

Su tutti, come anticipato, oggetto di frequenti quesiti e doglianze era la necessità per gli operatori di dover effettuare il doppio invio documentale alle Entrate e, poi, alle Dogane, tutte le volte in cui voleva essere posta in essere una dichiarazione di importazione di merce, adempimento che nei traffici sostenuti si è rilevato subito come un pesante aggravio operativo.

Si è infatti spesso richiesta al Fisco una pronuncia per superare la Ris. n. 355235 del 1985, a mente della quale, in caso di importazione di beni, la dichiarazione d’intento doveva essere presentata in dogana per ogni singola operazione, stante la necessità, all'epoca, di effettuare i dovuti riscontri per ogni singola operazione doganale.

Ebbene, con la favorevole Ris. n. 38/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ritiene superato proprio il disposto della Ris. n. 355235/1985, ammettendo ora che, per le operazioni di importazione, l’operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all'ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all'importazione nel periodo di riferimento.

}