Versamenti IVA Split payment alla prima scadenza

Versamenti IVA Split payment alla prima scadenza

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Le pubbliche amministrazioni sono alle prese con gli ultimi controlli prima di porre in essere il versamento dell’Iva derivante dagli obblighi di scissione dei pagamenti introdotto dall’art. 17-ter del Dpr. 633/1972 con l’attuazione del Decreto Mef 23 gennaio 2015.

La scadenza Come previsto dall’art. 4 e 9, comma 2 del citato Decreto, entro il prossimo 16 aprile dovrà essere effettuato il versamento dell’Iva divenuta esigibile (per effetto del pagamento della fattura o alla sua ricezione a scelta della PA interessata), nel mese di marzo 2015, nonché nei mesi di gennaio e febbraio 2015, stante la previsione transitoria.

In riferimento all’Iva relativa agli acquisti istituzionali effettuati in qualità di consumatori finali, le PA devono provvedere sempre con cadenza mensile (entro il 16 del mese successivo all’esigibilità).

Invece per quanto riguarda gli acquisti relativi allo svolgimento dell’attività commerciale le PA dovranno provvedere negli ordinari termini delle liquidazioni Iva mensili o trimestrali (opzionali), stabiliti rispettivamente dall’art. 1 del Dpr. 100/1998 e dall’art. 7 del Dpr. 542/1999, dal momento che l’Iva da scissione dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre di esigibilità (art. 5, co. 2 del Decreto).

Quindi, in riferimento all’Iva dovuta per il primo trimestre 2015, relativamente allo svolgimento dell’attività commerciale, compresa quella relativa agli acquisti soggetti a split payment, il versamento è dovuto:

- per i contribuenti mensili entro il prossimo 16 aprile (potendo eccezionalmente ricomprendere anche l’Iva acquisti da scissione dei primi tre mesi del 2015);

- per i contribuenti trimestrali entro il 18 maggio (il 16 cade di sabato).

Versamento Iva da scissione istituzionale L’Iva dovuta sugli acquisti effettuati dalle PA per lo svolgimento dell’attività istituzionale, deve essere versata con specifico codice tributo (risoluzione n. 15/E/2015).

Se le PA:

- sono titolari di conti presso la Banca d’Italia il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 EP, codice tributo 620E;

- sono solo titolari di conti accesi presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate, il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 ordinario, codice tributo 6040.

- non sono titolari di conti in banca d’Italia o presso le banche convenzionate, devono effettuare il versamento direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 8, capitolo 1203, art. 12.

Per favorire le attività di controllo, ancorchè sia unificato il termine al 16 aprile, laddove possibile, è preferibile procedere alla esecuzione di versamenti distinti per i tre mesi interessati identificando distintamente l’Iva dovuta per ciascuna mensilità.

Si ricorda che, ferma la scadenza indicata, l’art. 4, comma 2 del Decreto consente di effettuare distinti versamenti dell’Iva dovuta:

  • in ciascun giorno del mese per il complesso di fatture per le quali l’Iva è divenuta esigibile in quel giorno

  • per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

    Tali modalità opzionali si adattano, evidentemente, al caso di enti che hanno un numero di operazioni da trattare non particolarmente numerose e vogliono evitare l’introduzione di una specifica gestione contabile con registri sezionali (peraltro non prevista dalla norma, ma consigliabile per gli enti destinatari di un numero di documenti rilevante).

    Versamento Iva da scissione commerciale L’imposta deriva dalle liquidazioni periodiche Iva ordinarie ed è dovuta unitamente a quella scaturente anche da eventuale imposta sulle operazioni attive, come rilevabile dai registri Iva art. 23 e 24 del Dpr. 633/1972, da versare con i normali codici tributo.

    Per il mese di marzo 2015 il versamento periodico con il modello F24EP è il codice 603E, mentre con il modello F24 ordinario il codice è il 6003.

    Da ciò è evidente che, al contrario di quanto avviene per l’Iva split dell’attività istituzionale, non è rilevabile dal versamento la quota di Iva derivante da assolvimento per gli acquisti inerente l’attività commerciale soggetti a scissione dei pagamenti.

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